Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23767 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Verona con ordinanza n. R.G. 6350/15 depositata il 28/02/82015, nel

procedimento pendente tra:

C.F., in proprio e quale socio legale rappresentante della

AZIENDA AGRICOLA CA’ MAIOL S.S. DI F. E C.P., già

denominata AZIENDA AGRICOLA PROVENZA W CONTATO DI F. E

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO LINO BARILI’

giusta procura a margine dell’atto di costituzione;

– ricorrente –

nonchè contro

VENETO STRADE, in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARASCIO

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine

della memoria;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO

GIOVANNI che chiede che la S.C., decidendo in camera di consiglio

con ordinanza, rigetti il ricorso in epigrafe specificato e

statuisca la competenza del Tribunale;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che con provvedimento del 24.1.2014 la Corte d’appello di Venezia, dinanzi alla quale F. e C.P., in proprio e quali soci della società semplice Azienda Agricola Provenza (ora Cà Maiol) affittuaria di alcuni vigneti e terreni in (OMISSIS) di proprietà di altra società oggetto di procedura di esproprio, avevano instaurato, nei confronti di Veneto Strade s.p.a. (autorità espropriante e promotore dell’espropriazione), di Veneto Infrastrutture Servizi s.r.l. (incaricata dell’espletamento della procedura) e di Agricola del Garda s.r.l. (proprietaria dei fondi espropriati), un giudizio diretto al riconoscimento in loro favore ed alla determinazione della indennità aggiuntiva di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 (T.U.E.), dichiarava la propria incompetenza a conoscere, quale giudice in unico grado, della controversia, in favore del tribunale territorialmente competente;

che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Verona, quest’ultimo, con ordinanza depositata in data 28.2.2015, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ritenendo che, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, la controversia debba essere decisa in unico grado dalla Corte d’appello di Venezia;

che in tal senso si sono espressi anche gli attori, mentre Veneto Strade s.p.a. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Verona;

che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto rigettarsi il ricorso, rilevando che la domanda di pagamento di un’indennità di esproprio che, come nella specie, sia già stata definita inoppugnabilmente a seguito di accordo, non spetta alla speciale competenza della corte d’appello in unico grado;

considerato che, con riguardo a queste ultime argomentazioni, è incontroverso che il giudizio de quo è stato instaurato a seguito del diniego di riconoscimento della indennità aggiuntiva che Veneto Strade, pur dopo l’accordo anzidetto, ha manifestato, sì che non può dirsi che l’indennità in questione sia nella specie divenuta definitiva ed inoppugnabile;

considerato altresì che, con riguardo alla normativa previgente della L. n. 865 del 1971, questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare ripetutamente il principio secondo cui la speciale competenza in unico grado della corte di appello, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, a decidere le cause di opposizione avverso la stima della indennità di espropriazione, comprende anche (salva l’ipotesi della cessione volontaria) i giudizi per la determinazione della indennità aggiuntiva in favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante – prevista e disciplinata dall’art. 17, comma 2, della medesima legge – costretti ad abbandonare il terreno espropriato (cfr.ex multis: Cass. Sez. 1 n. 18450/11; n. 2238/07; n. 10685/05);

ritenuto che tale indirizzo interpretativo ancor più si giustifica con riguardo alle nuove norme degli artt. 42 e 54 del T.U.E.;

che in tal senso inequivoca appare, nell’art. 54, comma 1, la espressa inclusione nella speciale competenza in unico grado della corte d’appello non solo dei giudizi di impugnazione avverso i vari atti del procedimento amministrativo di stima della indennità, ma anche “e comunque” dei giudizi diretti alla “determinazione giudiziale dell’indennità”, che ogni “terzo che ne abbia interesse” (non soltanto il proprietario espropriato o il promotore dell’espropriazione) è legittimato ad instaurare;

che, a fronte di tale chiaro contenuto dispositivo dell’art. 54, privo di valenza significativa si mostra il solo fatto che la rubrica dell’articolo rechi la dizione “opposizioni alla stima”;

che neppure può trarsi argomento contrario alla tesi che qui si sostiene dal fatto che l’art. 42 nulla preveda (non diversamente, peraltro, dal previgente L. n. 865) circa la tutela giurisdizionale del diritto alla indennità aggiuntiva, che ivi risulta “correlata esclusivamente alla presentazione di apposita domanda nel ricorrere fattuale dei requisiti previsti e non anche a stime della Commissione o di Collegi peritali” (così l’ordinanza della Corte veneziana): pare sufficiente sul punto rilevare che la tutela giurisdizionale di detto diritto, nel caso (ricorrente nella specie) di rifiuto del riconoscimento da parte della autorità espropriante, è apprestata dall’art. 54, comma 1, là dove per l’appunto prevede la proponibilità di un giudizio dinanzi alla corte d’appello volto alla determinazione giudiziale dell’indennità, evidentemente con l’accertamento della ricorrenza dei suoi presupposti ove (come nella specie) controversi;

ritenuto pertanto che la controversia in esame rientra nella speciale competenza della corte d’appello in unico grado prevista dall’art. 54 T.u.E.;

che quindi deve dichiararsi la competenza della Corte d’appello di Venezia, il cui provvedimento del 24.1.2014 è cassato.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della Corte d’appello di Venezia, alla quale rimette gli atti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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