Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23767 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 16/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12595/2016 proposto da:

C.M., CA.MA., CA.RO., domiciliate in ROMA

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e

difese dall’avvocato FRANCESCO MANGIONE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MIGLIORINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA MARRELLI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1601/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.A.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, C.M. e D., evidenziando che con sentenza n. 317/2005 il medesimo Tribunale, in accoglimento dell’azione di riduzione, proposta nella qualità di legittimario del genitore, S.G., gli era stata riconosciuta la comproprietà per la quota del 50% di un immobile legato per intero in favore delle nipoti C.M. e D..

Aggiungeva che la stessa sentenza aveva riconosciuto anche il diritto ad ottenere la metà dei frutti prodotti dal bene in comune a far data dal 7 marzo 1993, ma che le varie richieste in tal senso erano rimaste senza seguito.

Concludeva pertanto affinchè le convenute fossero condannate al pagamento della somma corrispondente alla metà del valore dei frutti prodotti dal bene, e sino alla riconsegna della metà dell’immobile in comune.

Si costituivano le convenute che eccepivano che il bene era infruttifero a causa delle sue precarie condizioni di manutenzione.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 6 del 22 gennaio 2009 rigettava la domanda, in quanto riteneva che la sentenza del 2005, con la quale era stata riconosciuta all’attore la titolarità del 50% del bene oggetto di causa, aveva altresì condannato le C. alla restituzione della metà dei frutti prodotti, e che tale capo non era stato impugnato da nessuna delle parti.

Ne derivava che era impedito ad altro giudice di potersi nuovamente pronunciare sulla richiesta dei frutti, in quanto l’eventuale errore commesso dal primo giudice nel non quantificare i frutti dovuti doveva essere denunziato mediante i rituali mezzi di impugnazione.

La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1601 del 28 ottobre 2015 accoglieva il gravame del S. e condannava le appellate al pagamento della somma di Euro 30.780,00 per le causali di cui all’atto di citazione.

Rilevava che ai sensi dell’art. 278 c.p.c., il giudice, quando ritiene accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la misura del quantum, può emettere una sentenza di condanna generica, potendo essere richiesta la liquidazione anche in altro separato giudizio, come accaduto nella fattispecie.

Ad avviso della Corte distrettuale, pur non disponendosi degli atti relativi al giudizio concluso con la sentenza del 2005, era da ritenere che la sentenza stessa, quanto ai frutti, avesse la portata di una condanna generica, così che legittimamente il S. aveva instaurato il giudizio in esame, al fine di conseguire la condanna alla somma dovuta per tale titolo.

Nel merito, poi, riteneva condivisibile la quantificazione dei frutti nella misura indicata dall’appellante, e cioè nella somma pari a Euro 360,00 mensili, e sulla base di tale importo ha quindi proceduto a determinare l’importo spettante all’attore, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra il 7 marzo 1993 ed il 9 maggio 2007, allorquando le convenute hanno consegnato all’attore una chiave dell’immobile.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso C.M., e Ca.Ro. e Ca.Ma., queste ultime due quali eredi di C. D., deceduta nelle more del giudizio, sulla base di due motivi.

S.A.R. ha resistito con controricorso.

Il primo mezzo denunzia la violazione dell’art. 278 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; ricorda che la norma de qua consente la pronunzia di una sentenza di condanna generica, solo nel caso in cui vi sia una richiesta della parte, essendo poi permessa la liquidazione in un separato giudizio solo con l’adesione della controparte.

Parte ricorrente rileva che nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 317/2005, anche nel caso in cui il S. avesse proposto una richiesta di condanna generica, avrebbe avuto comunque l’onere di formulare in maniera completa le proprie istanze istruttorie in sede di conclusioni sicchè, in assenza di tale formulazione, il giudice avrebbe dovuto rigettare in toto la domanda.

Parte ricorrente aggiunge che laddove invece si ritenga che avesse fatto richiesta di riservare la liquidazione ad un diverso giudizio, la pronuncia sarebbe stata subordinata alla specifica adesione delle odierne ricorrenti.

Il motivo, in disparte evidenti carenze del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, proponendo le proprie tesi difensive in ragione di un solo ipotizzato comportamento processuale della controparte, senza in alcun modo allegare gli atti processuali dai quali ricavare la conferma del comportamento ipotizzato, è evidentemente privo di fondamento.

Ed. infatti, ancorchè si contesti la qualificazione operata dal giudice di appello circa la natura di condanna generica a suo tempo assunta, quanto ai frutti, dalla sentenza del Tribunale di Agrigento emessa nel 2005 all’esito di un diverso giudizio, si deduce l’invalidità di tale pronuncia, in quanto emessa o in carenza dell’adesione delle convenute ovvero senza che l’attore avesse formulato in maniera completa le proprie conclusioni anche in merito ai mezzi istruttori idonei a fornire la prova del quantum.

Tuttavia la critica non si confronta con il dato univoco rappresentato dal contenuto oggettivo della prima decisione del Tribunale di Agrigento, che appare privo di una puntuale quantificazione dell’ammontare dovuto a titolo di frutti e che quindi si connota come di condanna generica, non essendo seriamente contestabile la qualificazione della sentenza de qua come operata dal giudice di appello nella sentenza gravata.

Le censure mosse avverso tale sentenza, che si risolvono nell’affermazione secondo cui non sarebbe stato possibile emettere una sentenza di condanna generica, in realtà investono la legittimità della diversa sentenza n. 317/2005 del Tribunale di Agrigento, che appunto avrebbe dovuto essere impugnata, per avere adottato una statuizione di carattere generico quanto alla condanna in favore dell’odierno contro ricorrente. Poichè tale impugnazione è mancata, il giudicato formatosi sulla medesima (proprio in ragione dell’omessa sua impugnazione) non consente di far discendere la nullità della sentenza oggi gravata, che si è limitata a prendere atto del tenore della prima decisione, procedendo alla determinazione del quantum. Il secondo mezzo denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa disamina di un documento, costituente un fatto decisivo per il giudizio.

In particolare la sentenza di appello non ha preso in considerazione la perizia prodotta dalle ricorrenti dalla quale emergeva la necessità di esecuzione di lavori di ristrutturazione al fine di concedere in locazione il bene.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

In tal senso appare necessario richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in vista dell’esegesi della novellata previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove si è chiarito che (cfr. Cass. n. 8054/2014) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo.

Trattasi peraltro di affermazioni che si pongono in sostanziale continuità con quanto affermato anche in relazione al vecchio testo della norma, essendosi ribadito che in sede di motivazione della sentenza di merito non è necessario confutare singolarmente tutte le argomentazioni difensive prospettate dalle parti (Cass. n. 24542/09; Cass. n. 407/06; Cass. n. 10569/06), non essendoci cioè la necessità per il giudice di valutare analiticamente tutte le risultanze processuali (Cass. n. 6023/00).

Ne consegue che l’adesione della Corte alla indicazione del canone suscettibile di poter essere ricavato dal bene così come fornita da parte dell’attore, costituisce un apprezzamento insindacabile dl giudice di merito, che non può essere quindi censurato nelle modalità di cui si sono avvalse le ricorrenti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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