Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23766 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3972-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO

SANTORI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – GESTIONE EX

ENPALS – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 10432/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2014 R.G.N. 1246/2009.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 14.2.14, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 28.11.08, che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo col quale era stato ingiunto alla RAI il pagamento in favore dell’Inpgi della somma di Euro 555.925 a titolo di contributi assicurativi e sanzioni civili omessi in relazione all’attività lavorativa resa da dodici collaboratori ( B.S.M., + ALTRI OMESSI), attività qualificata di lavoro giornalistico a seguito di accertamento ispettivo.

2. In particolare, la corte territoriale riteneva che l’INPGI non aveva provato – come era suo onere – i fatti costitutivi del credito contributivo, e segnatamente la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, non essendo a ciò sufficienti i verbali ispettivi prodotti e le dichiarazioni dei lavoratori ivi contenute; secondo la corte territoriale, infatti, dall’esame della complessiva prova testimoniale acquisita non emergeva la prova – per alcuni lavoratori – della sussistenza dei caratteri propri della subordinazione dei rapporto di lavoro e la prova – per altri lavoratori – della natura giornalistica dell’attività.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INPGI per due motivi, cui resiste la RAI con controricorso, mentre l’INPS è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso l’INPGI deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che l’onere della prova del rapporto il rapporto di credito contributivo non è a carico dell’INPGI ma della RAI, in presenza di verbali ispettivi e di dichiarazioni rese dai lavoratori in ordine al loro rapporto di lavoro, atti questi del tutto trascurati.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, fatto consistente nel non considerare quanto raccolto dagli ispettori verbalizzanti.

6. Il primo motivo è infondato in quanto non vi è violazione delle disposizioni normative richiamate; infatti, la Corte d’Appello non ha omesso di esaminare il verbale ispettivo e di valutarne l’efficacia probatoria, ma ha espressamente valutato la portata del verbale ispettivo e delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, escludendone una efficacia probatoria sia in relazione alle modalità con le quali tali dichiarazioni sono state rese sia in relazione alla prova testimoniale assunta in giudizio dai medesimi lavoratori.

7. Non sussiste violazione delle norme sull’onere della prova in quanto l’onere della prova del presupposto della nascita del rapporto contributivo è dell’INPGI, e va soddisfatto mediante l’intero materiale probatorio raccolto nel processo e non solo attraverso i verbali ispettivi.

8. Il secondo motivo è inammissibile, sia perchè generico (non richiamando esso specifici fatti ma genericamente il verbale ispettivo), sia perchè comunque non si tratta di aspetti decisivi per il giudizio, dal momento che ciò che rileva ai fini dell’inquadramento dei dipendenti e della configurazione dell’obbligo contributivo è il concreto atteggiarsi dei rapporti di lavoro e non invece le sole risultanze del verbale ispettivo. Tali risultanze sono state comunque in concreto considerate dalla corte territoriale, e le censure mosse dall’istituto ricorrente sono sostanzialmente volte ad ottenere il riesame del merito della controversia, operazione questa preclusa in sede di legittimità (tra le tante, in materia di attività giornalistica, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13814 del 27/05/2008).

9. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della sola parte costituita.

11. Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della RAI delle spese, che si liquidano in Euro 13.000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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