Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23766 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9920-2014 proposto da:

SACIT IMPIANTI DI C.M. E C SNC, elettivamente domiciliati

in ROMA, Via PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

D’INNOCENZO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA – AZIENDA NAZIONALE DELLE STRADE (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

S.F., CA.AN., D.M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1158/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29/01/2013, depositata il 28/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato Arpino Mario difensore della resistente che si

riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 9920 del 2014:

“Sacit Impianti di C.M. e C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1158 del 2013, impugnando il capo della decisione con cui il Giudice del merito la ha condannata al pagamento delle spese del doppio grado di merito anche in favore di Ca.An. e D.M.M., che erano stati chiamati in causa dal convenuto S.F. e contro i quali Sacit non aveva proposto alcuna domanda. A tal riguardo, si precisa che il Giudice di primo grado aveva ritenuto di compensare le spese di lite, con riferimento a Ca. e D.M., i quali, tuttavia, chiedevano con appello incidentale, accolto dalla Corte territoriale, che Sacit fosse condannata a rifondere anche in loro favore le spese giudiziali.

La ricorrente si affida a tre motivi di ricorso:

1. (360, n. 3), violazione e falsa applicazione artt. 91, 90 e 92 c.p.c. e artt. 331 e 332 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che Ca. e D.M. erano stati chiamati in giudizio dal convenuto S., e non dalla ricorrente;

2. (360, n. 5) per omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che Sacit non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati dal convenuto, e che, pertanto, non c’era soccombenza nei loro riguardi che potesse giustificare la condanna alla rifusione delle spese in loro favore;

3. (360, n. 4) nullità della sentenza per violazione art. 132 c.p.c., per non avere la Corte territoriale esplicato la ragione che ha determinato la sua decisione in punto di spese giudiziali.

Ca.An. e ANAS S.p.A. hanno notificato e depositato controricorsi con cui hanno chiesto la reiezione dell’impugnazione principale.

I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro contiguità logica: essi sono manifestamente infondati. Infatti, la circostanza che D.M. e Ca. sono stati chiamati in causa dal convenuto nel primo grado del giudizio e che l’attrice, attuale ricorrente contro di loro non ha formulato domande, non spiega alcuna rilevanza sotto il profilo dell’applicazione del principio della soccombenza. Deve, infatti, osservarsi che la partecipazione in giudizio dei terzi chiamati è derivata dall’esigenza difensiva del convenuto principale di estendere il giudizio. La loro costituzione si fonda sull’esercizio del diritto costituzionale di difesa. La reiezione della domanda nei confronti del convenuto, pertanto, giustifica pienamente la soccombenza anche nei loro confronti.

Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sulla reiezione del ricorso”.

Il Collegio esaminata la memoria di parte ricorrente osserva: come esattamente indicato nella sentenza impugnata, in appello l’applicazione del principio della soccombenza determina l’attribuzione del carico delle spese processuali nei confronti di tutte le parti evocate in giudizio sul soccombente.

Non rileva al riguardo, la natura scindibile od inscindibile delle cause, dal momento che la Sacit ha chiamato in giudizio anche i terzi chiamati, imponendo loro il peso dell’esercizio della difesa tecnica. Non rileva, altresì, che nei confronti del convenuto principale i terzi chiamati gli appellati Ca. e D.M. abbiano svolto impugnazione incidentale. Tale impugnazione ha avuto ad esclusivo oggetto il regime delle spese processuali del primo grado in ordine a tale autonomo rapporto processuale e il giudice d’appello l’ha accolta. Tale statuizione non incide sulla valutazione del tutto legittima svolta nel secondo grado del giudizio di porre a carico dell’appellante, soccombente nei confronti del convenuto principale ed eziologicamente responsabile della partecipazione al giudizio, anche di secondo grado, dei terzi chiamati (dal medesimo appellanti evocati in giudizio) delle spese processuali di tutte le altre parti.

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio da liquidarsi in Euro 2500 per compensi; Euro 100 per esborsi in favore rispettivamente di Anas s.p.a. e, solidalmente i di Ca.An. e D.M.M..

Si dà atto che sussistono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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