Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23766 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 10/03/2017, dep.11/10/2017),  n. 23766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 234/2016 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA

SICCHIERO;

– ricorrente –

contro

L.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2262/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso, posto che la decisione impugnata è congruamente motivata e fa buon governo del consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui l’onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall’art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), assolvendo alla duplice funzione di delimitare l’ambito di esame concesso al giudice di secondo grado e di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata, può ritenersi soddisfatto, solo quando l’atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 1707/2009; 27727/2005); La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

F.G. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova per il pagamento, in favore dell’arch. L.I., dell’importo di Euro 46.572,49 a titolo di compenso per attività di progettazione;

l’opponente sostenne al riguardo di non aver conferito al L. alcun incarico, essendosi rivolto a diverso professionista; dopo la costituzione del L. il Tribunale respinse l’opposizione confermando il decreto opposto;

la Corte d’Appello di Venezia rigettò il gravame proposto dal F. rilevandone l’inammissibilità per mancata specificazione dei motivi ex art. 342 c.p.c., nel testo all’epoca vigente;

rilevò in proposito che l’appellante si era limitato a sollecitare un complessivo riesame della vicenda riproponendo i propri argomenti e senza indicare i punti contestati della sentenza impugnata, se non per una minima parte concernente la valutazione di una prova peraltro in sè non decisiva a fronte del complessivo impianto argomentativo della pronunzia;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione F.G. sulla base di tre motivi;

l’intimato non ha svolto difese;

Atteso che:

con i tre motivi, progressivamente formulati in via condizionata al rigetto del precedente, il ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità dell’appello, denunziando nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione di legge in relazione all’art. 342 c.p.c., ed omessa considerazione “pressochè di tutti i fatti decisivi per la controversia”;

le censure sono tutte prive di pregio;

la decisione impugnata, infatti, è congruamente motivata e fa buon governo del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall’art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), assolvendo alla duplice funzione di delimitare l’ambito di esame concesso al giudice di secondo grado e di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata, può ritenersi soddisfatto solo quando l’atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 1707/2009; 27727/2005). Nel caso in esame, le modalità con cui l’appellante articolò il proprio gravame (in forma argomentativa libera e senza alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata, se non per un accenno come ritenuto dal giudice d’appello) non appaiono rispettose del criterio indicato;

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che parte intimata, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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