Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23766 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, (ud. 13/04/2018, dep. 01/10/2018), n.23766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13845/2016 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA, CORSO

GARIBALDI GIUSEPPE 468/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

NUCARA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

EREDI L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 429/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/03/2016, R.G.N. 456/2015.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23 marzo 2016, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava il reclamo proposto da S.K. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di impugnazione del licenziamento orale intimatole nel gennaio 2013 da L.A., alle cui dipendenze aveva lavorato come collaboratrice domestica dal 25 marzo 2009 al gennaio 2013 e le conseguenti di condanna reintegratoria e risarcitoria;

che avverso tale la lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi; non svolgevano difese gli intimati eredi della datrice defunta, N.C.M. e G.F.M..

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione dell’art. 2118 c.c., per erronea esclusione della rilevanza della mancata dimostrazione, a carico datoriale e non offerta, delle allegate dimissioni della lavoratrice, per l’inesistenza del licenziamento, qualora come nella specie negato, in quanto atto unilaterale recettizio (primo motivo); violazione della L. n. 91 del 1992, art. 4 (rectius: 92/2012), per la previsione di obbligo (peraltro già esistente anche in base a quella della L. n. 108 del 1990, di esenzione dalla forma scritta del licenziamento per i soli rapporti di lavoro domestico non assistiti da effettiva stabilità, al contrario di quello della ricorrente, formalizzato per iscritto a tempo indeterminato) della forma scritta delle dimissioni del lavoratore e per la risoluzione consensuale del rapporto e quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore del nuovo CCNL Colf e badanti (inapplicabile ratione temporis), come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale (secondo motivo); violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, per la previsione di reintegrazione dal suo comma 1, nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, per il licenziamento nullo perchè discriminatorio o perchè intimato oralmente o determinato da motivo illecito (terzo motivo); omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata sussistenza delle dimissioni della lavoratrice, con stravolgimento della realtà di fatti accertati e documentati (quarto motivo);

che il collegio ritiene che il primo motivo sia inammissibile;

che esso è generico, in difetto di specifica confutazione dell’argomentazione della corte territoriale, sul presupposto dell’ammissibilità del licenziamento orale nel lavoro domestico, dell’irrilevanza della questione “una volta ritenuto che nel caso di specie il licenziamento intimato verbalmente è comunque legittimo e pienamente efficace… di verificare se in concreto era stato intimato dalla datrice di lavoro o se era stata la stessa lavoratrice a rassegnare le dimissioni”, trattandosi “di un falso problema… ” (così al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza); che pertanto esso viola la prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959); che il secondo motivo è infondato;

che la violazione denunciata è inconferente, posto che riguarda ipotesi diverse non ricorrenti nel caso di specie, relativo a lavoro domestico, per il quale è espressamente prevista l’esenzione dall’applicazione dell’onere della forma scritta, imposto dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, come novellato dalla L. n. 108 del 1990, art. 2: con la conseguente inefficacia del licenziamento intimato in suo difetto (Cass. 1 agosto 2007, n. 16955; Cass. 10 settembre 2012, n. 15106);

che il terzo motivo è inammissibile;

che anch’esso difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in assenza di confutazione dell’accertato difetto di allegazione, nè tanto meno di prova del “come di sarebbe configurata la discriminazione” (al secondo e terzo capoverso di pg. 5 della sentenza): con assorbimento della parte relativa alla conseguenza reintegratoria della nullità del recesso, in quanto esclusa; che anche il quarto motivo è inammissibile;

che deve essere negato l’omesso esame della circostanza, in realtà avvenuto ma valutato come irrilevante per la ravvisata esclusione della necessità di forma scritta del recesso comportante la sua nullità (per le ragioni esposte dal terz’ultimo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 della sentenza);

che la censura consiste piuttosto in una revisione del ragionamento valutativo del giudice di merito, di sua spettanza esclusiva, insindacabile in sede di legittimità, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), per giunta conseguente ad un’interpretazione di norme di legge, oggetto di censura con i primi due motivi;

che dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo svolto difese la parte intimata vittoriosa;

che l’attuale condizione della ricorrente, di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con decreto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria del 16 aprile 2016), esclude allo stato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 15 ottobre 2015, n. 20920; Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA