Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23765 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16273/2018 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1509/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, O.I., cittadino nigeriano, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Brescia la decisione negativa della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale principale, sussidiaria o umanitaria.

Il richiedente, di religione cristiana, aveva raccontato di aver vissuto nel suo Paese con moglie e due figli a (OMISSIS), soggiornando però spesso nel Delta State per dar aiuto alla madre e a una zia; di aver assistito a scontri per motivi religiosi nel corso dei quali erano morti un collega di lavoro e la famiglia di un amico nel maggio 2015; di aver lasciato la Nigeria il 19/5/2015 alla volta della Libia e poi dell’Italia, temendo per la propria vita.

Il Tribunale di Brescia con ordinanza 7/6/2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato il 10/2/2016, oltre il quindicesimo giorno dal provvedimento del Questore del 22/1/2016, sicchè il termine, da considerarsi dimidiato perchè il rigetto della domanda di protezione internazionale era avvenuto per manifesta infondatezza, scadeva il 6/2/2016, con slittamento a lunedì 8/2/2016; incidentalmente il Tribunale ha aggiunto che il ricorso inammissibile era comunque infondato anche nel merito e ha revocato l’ammissione al patrocinio statuale.

2. L’appello proposto da O.I. è stato solo parzialmente accolto con sentenza del 22/11/2017, dalla Corte di appello di Brescia, che, in riforma della decisione di primo grado ha ritenuto ammissibile il ricorso, rigettandolo tuttavia nel merito, con il ripristino dell’ammissione al patrocinio statuale e la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso O.I., con atto notificato il 22/5/2018, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio con controricorso notificato il 2/7/2018, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ossia la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata in Nigeria.

1.1. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva travisato il dato normativo, essendo unanimemente riconosciuta l’estrema pericolosità della Nigeria, paese instabile che non garantisce la legalità ed è esposto a continui attacchi terroristici.

1.2. Il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” contemplato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

1.3. Nella fattispecie il vizio di omesso esame lamentato dal ricorrente con riferimento alla condizione di pericolosità e alle situazioni di violenza generalizzata in Nigeria non sussiste affatto, perchè la Corte bresciana, alle pagine 7-8 della sentenza impugnata, ha tenuto presente tali situazioni, dissentendo dalle tesi sostenute dal ricorrente e ricostruendo il quadro di riferimento alla luce del rapporto EASO del giugno 2017, per escludere la sussistenza di un conflitto armato interno, con riferimento alla generalità del Paese e in particolare all’area di provenienza del ricorrente (Edo State), circoscrivendo l’area di pericolosità al Nord e al Borno State.

A fronte di tale specifica valutazione il ricorrente contrappone solo una generica critica, completamente riversata nel merito, circa l’asserita notorietà della pericolosità della vita in Nigeria.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, e cioè l’omesso o errato esame delle dichiarazioni rese richiedente alla Commissione Territoriale e delle sue allegazioni in giudizio.

2.1. Tali allegazioni e dichiarazioni e il timore espresso dal richiedente di essere esposto a grave pericolo, senza poter ottenere protezione da parte delle Autorità, doveva essere valutato e considerato dalla Corte di appello alla luce delle informazioni generali sul Paese di provenienza.

2.2. Valgono al proposito le considerazioni sopra esposte nel p. 1.2.

Nè si può parlare di omesso esame anche a questo riguardo, visto che la Corte di appello ha esplicitamente affermato, sulla base delle informazioni generali acquisite, che la situazione attuale del Paese non fosse più quella descritta dal ricorrente, sicchè dichiarazioni e allegazioni del ricorrente sono state effettivamente valutate ma considerate non corrispondenti alla situazione attuale del Paese.

2.3. Lamenta ancora il ricorrente che sia stato del tutto trascurato il dato del suo inserimento e della sua integrazione sociale in Italia per i quali quantomeno avrebbe meritato la protezione sussidiaria.

L’affermazione, peraltro del tutto generica nel suo sostrato fattuale di riferimento, è completamente fuor di luogo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto estranea agli elementi delle fattispecie alternativamente previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e avrebbe potuto semmai rilevare, sia pur come elemento concorrente e non certamente autosufficiente, per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente sostiene la spettanza della protezione sussidiaria alla luce delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine e lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

3.1. Secondo il ricorrente, la condizione della Nigeria quale territorio estremamente rischioso era acclarata ed era stata superata dalla Corte bresciana con una motivazione incomprensibile e incoerente, meramente apparente.

A tal proposito il ricorrente riporta ampi stralci del sito di Amnesty International, recenti note del MAE e una antologia di reports tratti da ulteriori siti specializzati.

3.2. Per il rigetto della censura appare sufficiente il richiamo di quanto sopra esposto nel p. 1.3.

I dati cognitivi contenuti nelle fonti citate (Amnesty International, MAE, Frontierenews, Limesonline…) non corrispondono a documenti che risultano prodotti nel giudizio di merito (e per vero nemmeno nel giudizio di legittimità); il ricorrente chiama così indebitamente il giudice di legittimità a confrontarsi direttamente con fonti di prova (oltretutto nuove).

4. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione alla non concessa protezione umanitaria.

4.1. Tale protezione, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere riconosciuta tenuto conto del diritto alla salute e all’alimentazione e all’ottenimento di un livello di vita adeguato al richiedente asilo e alla sua famiglia, che non gli sarebbe consentito dal Paese di origine e che il nostro Paese è tenuto a riconoscergli alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali su di esso gravanti.

4.2. La Corte di appello, sia pur molto sinteticamente, ha valutato la condizione di fragilità e di particolare vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo, escludendola sulla base dei legami familiari del ricorrente in Nigeria, poichè dal racconto personale risultava un nucleo familiare con moglie e due figli in Edo State e la madre e la zia in Delta State.

A tale valutazione il ricorrente contrappone una argomentazione di estrema genericità, del tutto disancorata dalle peculiarità del caso concreto e astrattamente applicabile ad ogni ipotesi di migrazione economica, poichè, secondo la censura, il permesso di soggiorno per motivi umanitari dovrebbero essere riconosciuto a chiunque abbia lasciato il proprio Paese per condizioni di vita del tutto inadeguate al benessere e alla dignità.

Nel caso di specie, inoltre, questa motivazione migratoria di carattere economico non risulta neppure dedotta, poichè il ricorrente ha invece assunto di aver lasciato la Nigeria per la paura di attentati di matrice terroristica islamica e ha dichiarato di aver lavorato come addetto alle pulizie mentre la moglie svolgeva commercio ambulante.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato a rifondere le spese al controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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