Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23765 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5280-2014 proposto da:

C.A., nella qualità di liquidatore della società

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA E.Q. VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

DELLAGO, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO PARDINI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDUCCI 13 presso lo studio

dell’avvocato ARTURO KNERING che la rappresenta e difende giusta

delega in calce all’atto di costituzione;

– resistente –

nonchè contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 17/07/2013, depositata il

26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 5280 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“La Corte d’Appello di Trento sez. distaccata di Bolzano ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della società in liquidazione s.r.l. (OMISSIS) sulla base delle seguenti argomentazioni:

la notifica del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare deve ritenersi validamente eseguita essendo stata eseguita nei confronti della persona fisica del legale rappresentante. Al riguardo tale notifica può intervenire anche mediante il servizio postale ex art. 149 c.p.c., facendo ricorso agli avvisi di deposito L. n. 890 del 1982, ex art. 8.

In fatto dalla documentazione dimessa in primo grado risulta che il decreto di fissazione d’udienza contenesse la dizione “si notifichi presso tutti gli indirizzi in epigrafe indicati nonchè presso gli ulteriori indirizzi: C.A. – liquidatore viale (OMISSIS)”, luogo ove è stata eseguita la notifica.

La copia esaminata reca l’attestazione di conformità della cancelleria e, conseguentemente, può essere impugnata soltanto con querela di falso.

Dagli avvisi di ricevimento risulta che sono state espletate tutte le formalità prescritte dalla legge, avendo l’agente postale dato atto della temporanea assenza del destinatario, dell’avviso immesso nella cassetta postale corrispondente allo stabile in indirizzo, della spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata del 21/12/2012 e della compiuta giacenza. L’indirizzo indicato nella raccomandata infine era completo.

In ordine al mancato perfezionamento del credito di Equitalia per difetto di notifica dell’avviso di accertamento la Corte ha evidenziato ed argomentato a pag. 10 della pronuncia impugnata la complessiva situazione d’insolvenza della società. Peraltro l’accertamento della correttezza del procedimento di esazione dovrà essere rimessa al giudice tributario mentre dal dedotto vizio non può desumersi l’inesistenza del credito.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.A. in qualità di liquidatore della società fallita affidandosi ai seguenti motivi:

Nel primo motivo si deduce il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per Omesso esame delle produzioni documentali relative alla notifica contestata del decreto di fissazione d’udienza prefallimentare. In particolare viene rilevato che non sono state versati in atti gli originali delle cartoline di ricevimento ed in una di esse non risulta indicato l’indirizzo e l’ubicazione della città, nell’altra il nominativo del destinatario.

La censura viene prospettata anche sotto il profilo della violazione della L.Fall., art. 15 e artt. 145, 148 e 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8.

Nel secondo motivo viene dedotto il medesimo duplice profilo di censure ma relativo all’omesso rilievo della mancanza nell’originale del decreto di fissazione d’udienza prefallimentare del riferimento al nome ed indirizzo del legale rappresentante aggiunto a stampatello nella copia.

In mancanza di tale indicazione la notificazione doveva essere effettuata presso la sede legale della società come stabilito nel predetto decreto. Peraltro nel ricorso non era indicato chi fosse il legale rappresentante della società.

Entrambe le censure devono ritenersi inammissibili in quanto fondate su un rilievo dei fatti opposto a quello eseguito incensurabilmente dal giudice di merito che, quanto agli avvisi di ricevimento ha sottolineato la completezza dell’indirizzo e dei dati identificativi del destinatario e quanto al decreto di fissazione dell’udienza ha rilevato espressamente di aver esaminato un documento con attestazione fidefaciente di conformità all’originale. Nel terzo motivo si rivolgono le medesime censure ma nei confronti della notificazione dell’avviso di accertamento.

La censura è inammissibile dal momento che la decisione della Corte al riguardo si fonda su una duplice ratio decidendi, una delle quali (quella relativa alla complessiva situazione d’insolvenza per incapacità dell’attivo) non risulta censurata.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Il Collegio, esaminata la memoria, adesiva alla relazione depositata, di parte contro ricorrente, condivide senza rilievi la proposta di decisione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e l’applicabilità del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento in favore della parte resistente costituita.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare in favore di s.p.a. Equitalia Nord le spese processuali da liquidarsi in Euro 5000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Si dà atto che sussistono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a carico della parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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