Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23765 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 572/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA n.

67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata è

difesa da se medesima unitamente all’avvocato MARGHERITA ARIATTA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2380/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di A.O. (che resiste con controricorso) e di Equitalia Nord spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2380/14/2015, depositata in data 28/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento emessa, a seguito di mancata impugnazione di un avviso di accertamento, per IRPEF ed addizionali dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente, fondato sulla mancata ricezione della notifica del prodromico avviso di accertamento.

I giudici di primo grado avevano ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo, stante la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato il 21/11/2011, risultando la “ricevuta” sottoscritta “dal portiere dello stabile di (OMISSIS)” (senza che la contribuente avesse disconosciuto “la posizione del portiere che ha sottoscritto la notifica”), con “stampigliatura” sulla stessa relativa alla effettuazione della “comunicazione di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7”.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, dichiarando nulli l’accertamento, per vizio di notifica, e la conseguente cartella di pagamento, hanno sostenuto, richiamato il disposto dell’art. 139 c.p.c., che non vi era “prova della notizia al destinatario della avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata così da impedire alla parte l’espletamento per ritualità del diritto di difesa”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente A. ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 o 4, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 139 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 7, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere, in ipotesi di notifica dell’avviso di accertamento a mezzo del servizio postale e di consegna dell’atto al portiere dello stabile, nella impossibilità di consegna al destinatario, necessaria, oltre la spedizione della c.d. raccomandata informativa, anche la prova della sua ricezione, non essendo previsto alcun avviso di ricevimento, nè dall’art. 139 c.p.c., nè dalla L. n. 890 del 1982, art. 7. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in via subordinata, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., laddove si dovesse ritenere che i giudici della C.T.R., con accertamento in fatto, abbiano ritenuto non dimostrato l’inoltro in sè della raccomandata informativa, avendo, in tale ipotesi, detti giudici violato la statuizione sul punto dei giudici di primo grado, non impugnata, con conseguente violazione del giudicato interno.

2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente A., in quanto sottoscritto da un Procuratore dello Stato e da un Avvocato dello Stato, senza specificazione del titolo o del mandato e senza l’indicazione dell’iscrizione ad apposito Albo speciale. Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 11227/2007; Cass. 3427/2010) che “allorchè l’Agenzia delle Entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1,comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato”.

Sempre preliminarmente, va poi rilevato che tra il presente giudizio nel quale l’Agenzia delle entrate chiede la cassazione della statuizione di rigetto (nel merito) dell’appello dell’Ufficio – ed il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla stessa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, avente ad oggetto la richiesta di revocazione della medesima sentenza, allo stato non risulta sussistere un rapporto pregiudizialità rilevante ex art. 295 c.p.c., alla luce del principio, costantemente affermato da questa Corte, che “nella pendenza di un giudizio di revocazione, la sospensione del procedimento di cassazione – che in base al testo dell’art. 398 c.p.c., comma 4, così come novellato dalla L. n. 353 del 1990, non consegue automaticamente alla proposizione della revocazione, ma può essere disposta, su istanza di parte, dal giudice della revocazione, qualora ritenga tale impugnazione non manifestamente infondata – non può essere disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., mancandone i relativi presupposti di pregiudizialità logica o giuridica tra controversie, dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l’accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l’esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l’eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti” (Cass. nn. 4329/97, 4702/06 e altre). Non è dato comprendere, da quanto dedotto dalla controricorrente, se la stessa statuizione formi oggetto di impugnazione tanto per revocazione quanto per cassazione (Cass. 20490/2014). In assenza di un siffatto provvedimento sospensivo emesso dal Giudice di merito, l’autonomia dei due giudizi di revocazione e per cassazione consente la contemporanea trattazione degli stessi, ponendosi soltanto la esigenza, nel caso in cui i giudizi risultino entrambi pervenuti avanti la Corte, di disporre la eventuale riunione delle cause ai sensi dell’art. 274 c.p.c., in considerazione della dipendenza logica tra le questioni oggetto dei due giudizi (Cass. 5398/2016).

3. La prima censura del ricorso è fondata, con assorbimento della seconda.

L’art. 139 c.p.c. dispone: “Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata…”.

Ora, questa Corte ha chiarito (Cass. 12438/2016, confermando il principio di diritto già espresso nella sentenza n. 10554 del 2015), che, “nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c.), e nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (L. n. 890 del 1982, ex art. 7, come modificato nel 2007/2008) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell’atto alle persone suddette” (cfr. Cass. 19730/2016). Inoltre, questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente e che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (D.P.R. n. 655 del 1982) e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario; Cass. 12083/2016; con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere, cfr. Cass. n. 27319/2014).

Nel caso di specie, la sentenza della C.T.R. non risponde al suddetto principio di diritto, atteso che, a fronte di una notifica dell’avviso di accertamento, prodromico alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, pacificamente avvenuta a mezzo del servizio postale, con consegna a persona qualificata come “portiere” (in difetto di querela di falso sulla relata di notifica), e non essendo stata omessa la spedizione della raccomandata informativa al destinatario (come riconosciuto dalla stessa controricorrente la quale ha contestato, sin dal primo grado soltanto di non avere “ricevuto nemmeno la comunicazione di notifica”, di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7), ha ritenuto necessaria anche la dimostrazione della ricezione della suddetta raccomandata informativa.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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