Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23765 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18260/2020 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Valerio Bassi del

Foro di Taranto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3175/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.11.2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di O.F. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in via gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che avverso tale pronuncia O.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte di merito ritenuto non credibile il suo racconto circa l’motivi che lo avevano spinto a fuggire dal suo Paese d’origine (Nigeria), omettendo in particolare di considerare le circostanze relative al rapimento e al pestaggio da parte della setta (OMISSIS);

che questa Corte ha chiarito che la valutazione di affidabilità del richiedente protezione, pur costituendo il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione da svolgersi alla luce dei criteri specifici indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, onde il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, dà nondimeno luogo ad un giudizio i cui esiti in termini di attendibilità o inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, specialmente, Cass. n. 11925 del 2020);

che, nella specie, il fatto del cui omesso esame si duole parte ricorrente è stato in realtà debitamente valutato dai giudici di merito, che hanno al riguardo rilevato plurime incoerenze, contraddizioni e aspetti di genericità del racconto tali da minarne irrimediabilmente la credibilità;

che, pertanto, la censura si rivela infondata;

che, sebbene il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una pubblica amministrazione la cui difesa è rimessa al patrocinio erariale debba essere notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 608 del 2015), dovendo per conseguenza ritenersi la nullità della notifica effettuata – come nella specie all’Avvocatura Distrettuale, reputa il Collegio che possa trovare applicazione il principio secondo cui, esigendo il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo che non si dia luogo a comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso (tra i quali quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue), debba ritenersi la superfluità, qualora il ricorso per cassazione si riveli prima facie infondato, della fissazione del termine per la rinnovazione di una notifica nulla (cfr. in tal senso Cass. nn. 15106 del 2013, 12515 del 2018);

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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