Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23764 del 28/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 37999-2019 R.G. proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Greco ed
elettivamente domiciliata in Roma, via Riboty, n. 28, presso lo
studio dell’Avv. Domenico Pavoni;
– ricorrente –
avverso la sentenza n. 29327/2019 della Corte Suprema di Cassazione,
depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo
Cosimo.
Fatto
RITENUTO E CONSIDERATO
Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Italfondiario s,p.a. avverso la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato improcedibile l’appello. Ha quindi provveduto a liquidare, in favore dell’Italfondiario s.p.a. le spese processuali tanto del grado d’appello, determinate in Euro 15.000,00, quanto del giudizio di legittimità. Di queste ultime, tuttavia, non ha indicato l’importo in dispositivo.
Con istanza di correzione di errore materiale, l’Italfondiario s.p.a. ha chiesto la correzione dell’errore materiale, mediante l’integrazione del dispositivo.
La domanda deve essere accolta.
L’omissione sopra descritta, infatti, è suscettibile di essere trovare rimedio con la procedura per la correzione degli errori materiali, poichè nella sentenza è chiaramente esplicitata la decisione di condannare la curatela soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di cui la mancata indicazione dell’importo costituisce un mero refuso di videoscrittura.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, in quanto la correzione dell’errore materiale ha natura amministrativa, in relazione al quale non è configurabile una soccombenza in senso tecnico.
PQM
dispone la correzione della sentenza n. 29327 pubblicata il 13 novembre 2019, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 21879/2017 R.G., disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “del giudizio di legittimità” si aggiungano le parole “che liquida in Euro 15.000,00”.
Manda alla Cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020