Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23764 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 37999-2019 R.G. proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Greco ed

elettivamente domiciliata in Roma, via Riboty, n. 28, presso lo

studio dell’Avv. Domenico Pavoni;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 29327/2019 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

 

Fatto

RITENUTO E CONSIDERATO

Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Italfondiario s,p.a. avverso la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato improcedibile l’appello. Ha quindi provveduto a liquidare, in favore dell’Italfondiario s.p.a. le spese processuali tanto del grado d’appello, determinate in Euro 15.000,00, quanto del giudizio di legittimità. Di queste ultime, tuttavia, non ha indicato l’importo in dispositivo.

Con istanza di correzione di errore materiale, l’Italfondiario s.p.a. ha chiesto la correzione dell’errore materiale, mediante l’integrazione del dispositivo.

La domanda deve essere accolta.

L’omissione sopra descritta, infatti, è suscettibile di essere trovare rimedio con la procedura per la correzione degli errori materiali, poichè nella sentenza è chiaramente esplicitata la decisione di condannare la curatela soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di cui la mancata indicazione dell’importo costituisce un mero refuso di videoscrittura.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, in quanto la correzione dell’errore materiale ha natura amministrativa, in relazione al quale non è configurabile una soccombenza in senso tecnico.

PQM

dispone la correzione della sentenza n. 29327 pubblicata il 13 novembre 2019, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 21879/2017 R.G., disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “del giudizio di legittimità” si aggiungano le parole “che liquida in Euro 15.000,00”.

Manda alla Cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA