Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23764 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1736-2014 proposto da:

V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

VALLEFUOCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIAGIO GIANCOLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO VALTELLINESE SC, in persona dell’Amministratore delegato,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO GOZZI giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3294/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

li 1/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato Angelo Vallefuoco difensore del ricorrente del

ricorrente che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Ferdinando Della Corte difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento recante il numero di R.G. 1736 del 2014:

” V.L. era correntista del Credito Valtellinese S.c. (di qui in poi: la Banca), intestatario del conto corrente n. (OMISSIS), sul quale, in data (OMISSIS), veniva accreditata la somma di Euro 1 milione. Su tale conto V.L. rilascio una delega piena in favore del fratello V.A.. Questi girocontava la somma ivi depositata su altro conto, n. (OMISSIS), pure intestato a V.L. (ma dal medesimo mai aperto, e comunque attivato in mancanza della firma di V.L.), ed estingueva il c/c (OMISSIS). Successivamente, V.A. girocontava le somme ora accreditate sul c/c (OMISSIS) su un diverso conto corrente, intestato a V.C.M., altro fratello di L., ed estingueva, poi, il conto corrente (OMISSIS) intestato a L..

V.L. contattava la Banca per chiedere chiarimenti, atteso che la sua disponibilità liquida pareva essersi dissolta nel nulla e che il suo c/c era stato estinto dal fratello. In data (OMISSIS) veniva riaccreditata la somma girocontata da A. sul nuovo c/c di V., n. (OMISSIS).

Tanto premesso, V.L. citava in giudizio la Banca innanzi al Tribunale di Milano perchè fosse accertato il grave inadempimento, contrattuale ed extracontrattuale, nella apertura, gestione e tenuta dei conti correnti a lui facenti capo, anche chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall’attore.

Il Tribunale respingeva integralmente le pretese attoree con sentenza 3294 del 2013, che veniva confermata dalla Corte d’appello, la quale, con ordinanza ex art. 348 bis, dichiarava inammissibile il gravame.

Contro la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione V., affidandosi ai motivi di seguito compendiati, mentre la Banca ha notificato e depositato controricorso con cui ha chiesto l’integrale rigetto dell’impugnazione principale:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. e degli artt. 1856 e 1703 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3), con particolare riferimento al primo giroconto e all’estinzione del c/c (OMISSIS). In particolare, sostiene il ricorrente che, benchè V.A. avesse piena delega ad operare sul c/c in questione, la Banca avrebbe dovuto accertarsi dell’effettiva volontà di L., intestatario del c/c, circa le operazioni (giroconto e chiusura) disposte dal fratello, in quanto esse erano sospette e anomale per numerose ragioni e comunque contrarie all’interesse del correntista, e quindi la Banca, merce i principi di correttezza, buona fede, e di diligenza del mandatario, non avrebbe dovuto dare esecuzione ad operazioni di tal fatta.

Il motivo è manifestamente infondato. Come correttamente rilevato dal Giudice di merito e come pure ammesso dal ricorrente, la delega concessa ad V.A. gli permetteva tanto di girocontare la somma quanto di chiudere il c/c (OMISSIS). In aggiunta, i generali principi di buona fede, correttezza e diligenza del mandatario che il ricorrente richiama a sostegno della sua tesi, incontestabili in astratto, sono stati ritenuti non violati nel caso di specie, all’esito del giudizio, non sindacabile in sede di legittimità, ove come nella specie adeguatamente motivato, operato dai Giudici di merito, in quanto fondato su valutazione dei fatti.

2. violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla trasparenza bancaria (art. 360, comma 1, n. 3). In particolare, il ricorrente denuncia:

– che il c/c (OMISSIS), intestato a L., è stato aperto e chiuso da V.A. senza che questi avesse delega per poterlo fare, ciò che concreterebbe una violazione dell’art. 117 TUB che impone la forma scritta per i contratti bancari;

– che a tal proposito, le ragioni opposte dai Giudici di merito per superare tale censura (il c/c sarebbe stato aperto per poche settimane, e comunque su quella filiale V.L. aveva già altro conto, e nessuna operazione anomala è stata posta in essere) non sono idonee a sanare la grave illegittimità derivante dalla mancanza di forma scritta;

– la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria che prescrive la consegna al cliente del documento di sintesi e la messa a disposizione del foglio informativo, nonchè della normativa antiriciclaggio, che prescrive specifici obblighi di adeguata identificazione e verifica della clientela.

3. omessa pronuncia su capo di domanda, con violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4) in relazione al secondo giroconto, avvenuto dal c/c (OMISSIS) al c/c (OMISSIS), per non essersi il Giudice di merito pronunciato sulle domande spiegate in ordine alla legittimità o meno della disposizione del secondo giroconto e della chiusura del c/c (OMISSIS).

4. violazione e falsa applicazione art. 1375 c.c. e artt. 1856 e 1703 c.c. e artt. 1372 e 1324 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3), per non avere il Giudice di merito ritenuto violati i principi di correttezza, buona fede e diligenza in riferimento all’apertura e alla chiusura del secondo c/c da parte di V., che non aveva alcuna delega in tal senso.

I tre motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della liminarità delle questioni che sollevano; sono tutti manifestamente infondati. Il Tribunale, infatti, ha astrattamente ravvisato la violazione della norma imperativa relativa all’obbligo di forma scritta dedotta dall’appellante ma ha ritenuto insussistente il danno non patrimoniale perchè non ancorato alla lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti (Cass. civ nn. 8827 e 8828 del 2003, e 26972 del 2008). Quanto al danno patrimoniale, con insindacabile valutazione di fatto lo ha ritenuto già soddisfatto attraverso l’importo conseguito dall’appellante.

Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sull’accoglimento del ricorso”.

Il Collegio rilevato preliminarmente l’errore materiale contenuto nella relazione nell’ultima riga che deve leggersi “sul rigetto del ricorso” alla luce del rigetto di tutti i motivi di censura, osserva in ordine alla memoria di parte ricorrente:

in ordine al primo motivo nella memoria non si contesta la proposta di decisione contenuta nella relazione ma si ripropongono le ragioni già contenute nel ricorso;

in ordine agli altri motivi deve rilevarsi che le argomentazioni spese in memoria non colpiscono il nucleo decisionale del rigetto, fondato sul rilievo che sul danno patrimoniale vi è stato un accertamento di fatto (riguardante sia gli interessi, sia le altre voci di danno emergente lamentate) non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Infine l’astratta violazione della normativa antiriciclaggio non ha alcun rilievo causale nella prova delle voci di danno richieste. Per questa ragione ne è stato esclusa la rilevanza nella specie.

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 5000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Ricorrono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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