Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23764 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23684-2010 proposto da:

D.R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato SANTORO

ROSA PATRIZIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4089/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2010; R.G.N. 2904/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ALFREDO FERRALDESCHI per delega Avvocato PATRIZIA

SANTORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. D.R.A. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica avverso la sentenza del 19 ottobre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma, ha provveduto sull’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda da lui proposta contro il detto ente nel settembre del 2001 per sentirlo condannare in via principale – conformemente alla direttiva comunitaria 82/76/CEE – alla corresponsione delle somme corrispondenti alla remunerazione per ciascuno dei quattro anni di corso specialistico in anestesia e rianimazione seguito presso l’Università (OMISSIS) negli anni dal 1988 al 1992, con conseguimento del diploma in data 24 agosto 1992, in via subordinata al risarcimento dei danni sofferti per l’inadempimento di detta direttiva e in via ulteriormente subordinata al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 2041.

p.2. La Corte d’Appello ha riformato soltanto il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato alle spese di lite il ricorrente, mentre, per quanto ancora interessa, provvedendo sui primi due motivi di appello concernenti la domanda principale e la prima domanda subordinata, riguardo alle quali era stata ritenuta l’intervenuta prescrizione, ha innanzitutto affermato che la pretesa del ricorrente doveva qualificarsi alla stregua della sentenza n. 9147 del 2009, resa in materia nelle more dell’appello dalle Sezioni Unite di questa Corte, con conseguente qualificazione alla stregua dei principi di diritto affermati in quella decisione. Rilevando, quindi, che in detta sentenza non era stato stabilito il dies a quo del termine prescrizionale decennale reputato applicabile all’azione degli specializzandi, lo ha individuato nell’anno 1988, cioè al momento dell’inizio del corso di specializzazione e, quindi, rilevando che solo in data 10 aprile 2001 era intervenuto un atto interruttivo della prescrizione, ha considerato prescritta l’azione, confermando la sentenza di primo grado.

p.3. Al ricorso per cassazione, che propone due motivi, ha resistito con controricorso l’intimato.

p.4. II ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e 113 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Ci si duole che la Corte di Appello capitolina, pur avendo ritenuto nell’esaminare i rimi due motivi di appello di procedere al loro scrutinio sulla base della qualificazione affermata dalla sentenza delle Sezioni Unite n., 9147 del 2009 riguardo alla pretesa dei medici specializzandi iscritti a corsi di specializzazione in anni anteriori al corso di iscrizione contemplato dal D.Lgs. n. 257 del 1991, abbia poi considerato prescritta detta pretesa.

p.1.1. Il motivo è inammissibile, per la ragione che non spiega perchè la Corte territoriale, una volta affermata la qualificazione prospettata dalle Sezioni Unite, avrebbe dovuto escludere la prescrizione. La struttura del motivo si articola, infatti, nel riportare i principi affermati dalle Sezioni Unite riguardo a quella qualificazione e, quindi, ad enunciare del tutto apoditticamente – ed è questa l’attività di illustrazione delle ragioni del motivo – che “facendo applicazione di tali principi ed esercitando il potere dovere che il Giudicante ha di adeguare, adattare ed interpretare le pretese azionate, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accogliere i motivi di appello e condannare l’amministrazione convenuta al pagamento della somma richiesta a titolo di indennità per il mancato e/o ritardato recepimento della normativa comunitaria”.

Come si vede tale affermazione appare assolutamente apodittica e, quindi, si è in presenza di un motivo del tutto inidoneo ad assolvere alla sua funzione, che è quella dispiegare perchè – per i motivi in ture – la sentenza di merito sarebbe incorsa nella denunciata violazione di norma sostanziale o processuale. In particolare nessuna attività dimostrativa della violazione delle due norme del procedimento si coglie nel passo sopra riportato. Nè d’altro canto si coglie in esso alcuna attività riconducibile alla denuncia di un errore nella ricostruzione della cd. quaestio facti secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

p.2. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, 2946e e 2948 c.c., artt. 112 e 113 c.p.c., D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Vi si lamenta che erroneamente la Corte d’Appello abbia ritenuto che il termine di prescrizione decennale fosse decorso dal 1988, cioè dall’inizio della frequenza del corso di specializzazione e si sostiene in prima battuta che la decorrenza avrebbe dovuto individuarsi con riferimento al 16 giugno 1992, data di conseguimento del diploma di specializzazione. In subordine si prospetta che la decorrenza avrebbe dovuto fissarsi comunque dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991. Nell’uno e nell’altro caso la prescrizione decennale ritenuta applicabile nella specie non sarebbe comunque decorsa alla data di invio della lettera raccomandata del 10 aprile 2001.

p.2.1. Il motivo è fondato, in quanto, sulla base di decisioni di questa Corte sopravvenute alla proposizione del ricorso il termine di prescrizione della pretesa del ricorrente, qualificata nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9147 del 2009, non risulta maturato per ragioni diverse da quelle prospettate con il motivo.

Con le sentenze (sostanzialmente gemelle) nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, ai principi affermati dalle quale – peraltro seguiti dalle altre sentenze su questioni simili successivamente depositate e relative a ricorsi decisi nella stessa udienza del 18 aprile 2011 – si intende dare continuità è stato ritenuto quanto segue.

Nelle dette decisioni si è anzitutto inteso condividere l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte circa la natura dell’azione esercitata per pretese come quella del ricorrente e circa il termine di prescrizione applicabile. Tale insegnamento, peraltro condiviso anche dalla sentenza impugnata ha espresso il seguente principio di diritto: “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione”. In particolare, le citate sentenze hanno precisato che “il concetto di responsabilità contrattuale è stato usato dalle Sezioni Unite palesemente nel senso non già di responsabilità che suppone un contratto, ma nel senso – comune alla dottrina in contrapposizione all’obbligazione da illecito extracontrattuale – di responsabilità che nasce dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, considerato dall’ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell’obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta nell’art. 1173 c.c.”.

p.2.1.1. In secondo luogo, sulla base di un’ampia ricognizione dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria a partire dalla nota sentenza sul caso Emmott, sono stati sanciti i seguenti principi di diritto: “la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di azione risarcitoria di diritto interno, da inadempimento di direttiva sufficientemente specifica nell’attribuire ai singoli diritti, ma non self-executing, evidenzia conclusioni certe nel senso: a) la regolamentazione delle modalità, anche quoad termini di decadenza o prescrizione, dell’azione risarcitoria da inadempimento di direttiva attributiva di diritti ai singoli compete agli ordinamenti interni;

b) in mancanza di apposita disciplina da parte degli Stati membri, che dev’essere ispirata ai principi di equivalenza ed effettività, il giudice nazionale può ricercare analogicamente la regolamentazione dell’azione, ivi compresi eventuali termini di decadenza o prescrizione, in discipline di azioni già regolate dall’ordinamento, purchè esse rispettino i principi suddetti e, particolarmente, non rendano impossibile o eccessivamente gravosa l’azione; c) l’applicazione di un termine di prescrizione che così ne risulti, cioè che derivi dal riferimento che il giudice nazionale fa ad una disciplina interna regolamentante altra azione, è possibile comunque solo se essa può considerarsi sufficientemente prevedibile da parte dei soggetti interessati, dovendo, dunque, il giudice nazionale procedere necessariamente a tale apprezzamento; d) l’eventuale termine di prescrizione può decorrere anche prima della corretta trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale, se il danno, anche solo in parte (è questo il significato del riferimento ai “primi effetti lesivi” contenuto nella sentenza nella sentenza Danske Slagterier) per questo soggetto si è verifìcato anteriormente; e) l’applicazione del termine di prescrizione decennale, della quale sopra si è data giustificazione, ove sia apprezzata sotto il profilo della prevedibilità da parte dei soggetti interessati, appare prevedibile, tenuto conto che il termine di prescrizione decennale (di cui all’art. 2946 c.c.) è quello generale e certamente più favorevole rispetto ai termini speciali, più brevi. Risponde, quindi, al principio comunitario di effettività”.

p.2.1.2. La sentenza n. 17868 del 2011, deliberata sempre nella udienza del 18 aprile 2011, ma depositata il 31 agosto successivo, ha precisato che la ricostruzione dello stato della giurisprudenza comunitaria fatta dalle citate sentenze gemelle risultava conforme a quanto, successivamente al loro deposito, aveva deliberato la Corte di Giustizia con la sentenza 19 maggio 2011, resa sulla causa C-452, su un rinvio pregiudiziale simile a quello richiesto dal ricorrente, operato dal Tribunale di Firenze (e considerato dalla dette sentenze, le quali avevano escluso, invece, ch’esso fosse necessario ed erano state, peraltro, depositate senza che le parti avessero fatto presente l’imminenza della discussione davanti a quella Corte il 19 maggio 2011 ed in situazione nella quale nel sito della Corte di Giustizia non risultava all’epoca della camera di consiglio e del deposito delle decisioni la calendarizzazione dell’udienza).

p.2.1.3. Le citate sentenze gemelle e le altre che vi si sono accodate, dopo la ricognizione della giurisprudenza comunitaria e le conclusioni sulle sue implicazioni, hanno, quindi, affrontato il tema del dies a quo del termine prescrizionale e sono pervenute all’affermazione del seguente principio di diritto: “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11”.

p.2.1.4. Va considerato che nella specie il ricorrente ha seguito un corso di specializzazione che in parte si è svolto nella vigenza del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Si tratta a questo punto di stabilire se i principi sopra richiamati siano applicabili alla sua situazione per tutta la durata del corso di specializzazione oppure lo siano solo per il periodo che non si colloca sotto la vigenza del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Ora, ai sensi di tale D.Lgs., art. 8, comma 2, le disposizioni di cui all’art. 6 di esso, che aveva attuato tardivamente il diritto comunitario in parte qua le disposizioni del decreto si applicavano a decorrere dall’anno accademico 1991-92, il che comportava che esse fossero applicabili soltanto agli specializzandi che avessero iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico de quo e non anche, sia pure per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs., a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima di quell’anno accademico e non l’avessero ancora terminata. In pratica la situazione di costoro rimase priva di disciplina statuale attuativa del diritto comunitario non diversamente da quella degli specializzandi che avessero frequentato corsi terminati nell’anno accademico 1990-1991.

Ne deriva che il principio di diritto di cui sopra va così riespresso: “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11”.

Ciò chiarito, l’applicazione di questo principio comporta la cassazione della sentenza impugnata, perchè la prescrizione decennale del diritto fatto valere dal ricorrente e qualificato nei termini risultanti dalla ricordata giurisprudenza non era ancora maturata al momento dell’invio della richiesta stragiudiziale.

3. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione dovrà, dunque, considerare non prescritta la pretesa del ricorrente e provvederà ad esaminarla considerando la qualificazione di essa emergente dalla giurisprudenza di questa Corte e segnatamente dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite, secondo le implicazioni emergenti delle sentenze gemelle.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie per quanto di ragione il secondo e cassa la sentenza impugnata in relazione.

Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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