Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23764 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17698/2020 proposto da:

A.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Ettore Grenci del

Foro di Bologna;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2960/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 22.10.2019, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di A.K. volta al riconoscimento dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che avverso tale pronuncia A.K. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo e il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte di merito motivato in modo carente e insufficiente in ordine all’insussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche in violazione del dovere di cooperazione istruttoria;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale valutato, con l’utilizzo di fonti istituzionali adeguate e autorevoli, la situazione oggettiva del suo paese d’origine (Ghana);

che, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito adeguatamente valutato la sua condizione sociale e lavorativa in Italia;

che, con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per averlo condannato alla rifusione delle spese di lite;

che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure;

che, al riguardo, va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non è necessario procedere al controllo della credibilità estrinseca, che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito, atteso che tale controllo non assolverebbe che alla funzione meramente teorica di accreditare la possibilità astratta di eventi non provati e riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (così, tra le più recenti, Cass. nn. 16925 e 24575 del 2020, nonché Cass. n. 6738 del 2021);

che, nel caso di specie, avendo i giudici di merito ampiamente motivato le ragioni di inattendibilità intrinseca del racconto dell’odierno ricorrente, alludendo in particolare alla sua estrema genericità e implausibilità su più elementi essenziali, e non essendo stato detto giudizio specificamente censurato mediante l’indicazione di un qualche fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, affatto superflua deve ritenersi l’acquisizione di informazioni sul Paese di origine del ricorrente, mancando in radice una (credibile) storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio;

che, con riguardo al quarto motivo, questa Corte ha da tempo chiarito che, ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non è sufficiente la mera allegazione della situazione di grave difficoltà economica e sociale in cui il richiedente verrebbe a trovarsi ove fosse rimpatriato nel paese di provenienza in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico, non essendo ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri (cfr. in tal senso Cass. nn. 3681 del 2019 e 18783 del 2020);

che, nella specie, una volta esclusa la sussistenza di peculiari ragioni di vulnerabilità dell’odierno ricorrente per difetto di credibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, affatto correttamente i giudici di merito hanno escluso la rilevanza dell’attività lavorativa documentata in Italia;

che il quinto motivo è palesemente infondato, discendendo la condanna alle spese dalla previsione di cui all’art. 91 c.p.c. e non potendo censurarsi per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull’opportunità di (non) compensare in tutto o in parte le spese medesime (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 14576 del 1999, 11774 del 2003, 14964 del 2007);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA