Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23764 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 01/10/2018), n.23764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19136/2016 proposto da:

EXTRAGIOCHI SLOT & SERVICE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato GAETANO PATTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO BRUNORI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CESARE ROMANO CARELLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DONATELLA LUCHETTI e

ALESSANDRO GATTAI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MY BAR DI A.M. IMPRESA INDIVIDUALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 534/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/06/2016, R.G.N. 81/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 534/2016,riformando la decisione del Tribunale di Prato, aveva premesso che era in esame il licenziamento intimato a B.R. da A.M., quale titolare di una impresa individuale My Bar, succeduta nel rapporto di lavoro con il B., in forza di contratto di “affido di reparto”, alla Extragiochi Slot & Service srl (originario datore di lavoro).

Il giudice del gravame aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato e l’esistenza in atto del rapporto di lavoro tra la Extragiochi ed il B., condannando quest’ultima a corrispondere al lavoratore le retribuzioni, quantificate mensilmente in Euro 1.762,04, oltre accessori di legge, maturate dal 29.1.2014 alla riammissione in servizio.

La Corte territoriale aveva preliminarmente ritenuto ammissibile la domanda avanzata dal lavoratore con lo speciale rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, attesa la prospettazione della stessa, diretta ad ottenere la tutela di cui della L. n. 300 del 1970, art. 18 e quindi ammissibili e valutabili dal giudice le questioni giuridiche costituenti antecedenti logici e presupposti necessari per la domanda azionata, quali il trasferimento del ramo d’azienda.

Nel merito rilevava che la cessione realizzata in virtù di un contratto di affido di reparto, ai sensi della L.R. Toscana n. 28 del 2005, art. 75, dava luogo ad una vicenda traslativa del rapporto di lavoro da valutare, da parte del giudice nazionale, in modo conforme al diritto dell’Unione ed in particolare alla Direttiva 2001/23. Alla luce di tale allargato inquadramento normativo, e della necessaria sussistenza della preesistente individualità ed autonomia del ramo di azienda, al fine del legittimo trasferimento dello stesso e dei rapporti di lavoro ad esso relativi, riteneva che nella fattispecie in esame tali presupposti non fossero presenti. Valutava quindi che l’operazione economica realizzata non potesse qualificarsi quale trasferimento di ramo d’azienda e non potesse essere idonea a produrre successione del cessionario (quale datore di lavoro) nel rapporto di lavoro con il B.. In ragione di ciò il licenziamento intimato al B. dal cessionario ( A.) era da ritenersi inefficace, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la Extragiochi srl.

Avverso tale decisione la Extragiochi Slot & Service srl proponeva ricorso affidandolo a tre motivi, cui resisteva con controricorso il B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Rileva preliminarmente la Corte che era depositato dalla ricorrente Extragiochi Slot & Service srl atto di rinuncia sottoscritto in data 21.3.2013 con il quale la società dichiarava, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di rinunciare al ricorso per cassazione in oggetto con compensazione totale delle spese. A tale atto aderivano i controricorrenti B.R. e A.M.. Il processo deve quindi essere dichiarato estinto.

Non si provvede sulle spese, attesa la compensazione totale tra le stesse parti come dichiarata nell’atto di rinuncia.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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