Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23763 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 32376-2019 R.G. proposto da:

FUMAROLA GIOVANNI, nella qualità di difensore di

Z.M., rappresentato e difeso da sè medesimo, domiciliato ex art.

366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Z.C.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 26328/2019 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata il 4 7/10/ 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

 

Fatto

RITENUTO E CONSIDERATO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Z.C. contro Z.M., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori fiscali e previdenziali.

Con istanza di correzione di errore materiale, (Giovanni Fumarola, difensore del controricorrente vittorioso, ha esposto di ritualmente formulato istanza di distrazione delle spese in proprio favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., e ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto in quel provvedimento, nella parte in cui non ha accolto la sua istanza.

La domanda deve essere accolta.

Effettivamente l’avvocato Fumarola ha richiesto la distrazione delle spese processuali in proprio favore, ma questa Corte, con l’ordinanza di cui è richiesta la correzione, nel liquidare le spese, ha omesso di provvedere sulla richiesta, pur ricorrendone i presupposti.

Tale omissione è suscettibile di essere trovare rimedio con la procedura per la correzione degli errori materiali.

Infatti, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868).

Va dunque disposta la correzione richiesta.

Stante la natura non contenziosa del procedimento di correzione di errore materiale, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

PQM

dispone la correzione dell’ordinanza n. 26328 pubblicata il 17 ottobre 2019, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 17944/2016 R.G., disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “accessori di legge” si aggiungano le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Giovanni Fumarola”.

Manda alla Cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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