Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23763 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16394/2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO FIORDELISI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del Procuratore

Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8,

presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIOLA LIUZZI;

– controricorrente –

e contro

GEMAR SRL IN LIQUIDAZIONE, ALLIANZ ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5381/2015 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi, il (OMISSIS) in (OMISSIS), tra l’autovettura di proprietà di T.G. e condotta da S.C. e l’autovettura di proprietà della Gemar s.r.l., condotta da R.A..

Il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, ritenuta la sussistenza di una responsabilità concorsuale delle due conducenti nella causazione del sinistro in misura pari al 50%% in accoglimento della domanda principale ha condannato in solido la Gemar s.r.l. nonchè la Reale Mutua Ass.ni a risarcire il danno a T.G. e in accoglimento della domanda incidentale ha condannato T.G. e la Ras s.p.a. a risarcire il danno procurato all’autovettura di proprietà della Gemar.

2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5381 del 21 dicembre 2015 ha dichiarato improponibile l’appello principale proposto dal T. e quello incidentale proposto da Gemar perchè prima della proposizione dell’appello la Società Reale Mutua raggiungeva un accordo transattivo con il T. per la definizione della lite con il versamento per sorte e spese di lite di somme superiori a quelle contenute nelle sentenza del giudice di pace. E nell’accordo negoziale, in particolare alla clausola rubricata art. 3, si prevedeva che la causa civile pendente tra le parti “si intende abbandonata”. Tale transazione sottoscritta dall’appellante e dal suo procuratore dall’incaricato della società recava quale timbro postale la data del 27 luglio 2004, laddove l’atto d’appello veniva notificato il 27 maggio 2005. Per quanto riguarda poi l’appello incidentale proposto da Gemar, il giudice ha ritenuto che non costituendosi successivamente alla riassunzione ha manifestato la carenza di interesse all’impugnazione.

3. Avverso tale pronunzia T.G. propone ricorso in Cassazione con un motivo.

3.1. Resiste con controricorso la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

4. L. stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha spedito a mezzo posta la memoria ex art. 378 c.p.c.. La Corte non può ritenere la memoria depositata considerato che tale atto è pervenuto non nei modi regolamentari previsti dall’articolo sopra citato (Cass. n. 7704/2016).

6.1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341,1362 e 1371 c.c., sia la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio. Si duole che l’atto di quietanza prodotto in giudizio non rappresenta alcuna volontà abdicativa attestando solo il pagamento da parte della Società Reale Mutua delle sole somme liquidate nella sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n.6 c.p.c.. Difatti non viene indicato dove e quando è stata depositato l’atto di quietanza sottoscritto dal T..

E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Il motivo per quanto riguarda il vizio ex art. 5 è inammissibile. Nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe detetininato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che il ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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