Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23762 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27960-2019 R.G. proposto da:

B.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUALTIERO

SERAFINO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VITTUCCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.E.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Roma, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Cimmino Alessandro, che ha

chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con

le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO

Wafa B. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso l’atto di precetto notificatogli ad istanza di D.P.A. per il pagamento dell’importo di Euro 3.089,53.

L’opposto si costituiva in giudizio, eccependo l’incompetenza per valore del giudice adito.

Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di pace di Roma, in considerazione dell’ammontare del credito indicato nell’atto di precetto.

Avverso tale decisione la B. ha proposto regolamento di competenza. Il D.P. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

Infatti, trattandosi di materia esecutiva, non si applica la sospensione feriale.

L’ordinanza impugnata, datata 16 luglio 2019, è stata comunicata il 17 luglio 2019 (come riconosciuto dalla stessa ricorrente; v. pag. 8 del ricorso). Pertanto, il termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, sarebbe scaduto il 16 agosto 2019.

Il ricorso, invece, è stato notificato il 13 settembre 2019.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si provvede alla liquidazione delle spese processuali, poichè la parte intimata non ha svolto in questa sede attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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