Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23762 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15462/2018 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in Roma V.le Università

11 presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi e rappresentato e

difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini in forza

di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1462/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 C.I. cittadino del Mali, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Genova la decisione negativa della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale, principale, sussidiaria o umanitaria.

Il Tribunale di Genova ha respinto la domanda con ordinanza del 22/1/2016, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.

2. L’appello proposto dal C. è stato rigettato dalla Corte di appello di Genova, con la condanna a rifondere le spese del grado al Ministero degli Interni, con sentenza del 17/11/2017.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso C.I., con atto notificato il 16/5/2018, svolgendo unico motivo limitato al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio con controricorso notificato l’11/6/2018, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 2 Cost., all’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, ratificato con L. n. 881 del 1977, e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19.

1.1. La Corte genovese aveva motivato il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, escludendo una situazione di vulnerabilità soggettiva, facendo esclusivo e illegittimo riferimento alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria e così incorrendo nel vizio di motivazione apparente.

Il ricorrente infatti con l’appello aveva dedotto una situazione di grave emergenza umanitaria e un quadro politico connotato da grave instabilità. La condizione vulnerabilità avrebbe dovuto essere apprezzata perchè il ricorrente era in Italia da quattro anni, senza alcun legame con il Paese di origine, analfabeta e con ritardo mentale medicalmente accertato, che stava esperendo un percorso di integrazione sociale e lavorativa e di inserimento nella comunità in cui vive.

1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza.

La Corte di appello ha specificamente motivato con riferimento al dedotto ritardo mentale, assumendo al riguardo non probante l’elaborato della Dott.ssa A. perchè le sue risultanze apparivano inficiate dall’incomprensione linguistica e culturale riferita dallo stesso medico che aveva somministrato il test.

Quanto al percorso di inserimento sociale e lavorativo del sig. C., la Corte di appello ha escluso che tali circostanze, almeno di per sè considerate, potessero costituissero valido titolo per acquisire il permesso di soggiorno, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).

Nè diverse conclusioni la Corte genovese ha ritenuto di attingere in relazione alla situazione di instabilità del Paese di origine, specificamente esclusa con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato a rifondere le spese all’Amministrazione controricorrente, liquidate come in dispositivo.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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