Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23762 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23360-2009 proposto da:

B.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio dell’avvocato DE SISTO LUIGI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EASY LEASING S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

ed Amministratore Unico Sig. F.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

GRIECO ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

ZURICH INSURANCE COMPANY (OMISSIS) in persona del procuratore

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GENTILE VALENTINO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

N.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3384/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/09/2008, R.G.N. 4012/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato LUIGI DE SISTO; udito l’Avvocato VALENTINO GENTILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N. e B.S., quest’ultimo in proprio e quale esercente potestà sul figlio minore S., proposero appello avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma ne aveva rigettatola domanda risarcitoria avanzata nei confronti della s.p.a.

Easy Leasing, della Bard s.p.a., di N.F. e della compagnia assicurativa Zurich Italia (nelle rispettive qualità di proprietaria/concedente in leasing, di utilizzatrice, di conducente e di assicuratore della r.c.) conseguente ad un incidente stradale nel quale l’autovettura condotta dalla B. era stata tamponata da quella con alla guida il N., riportando danni al pari di essa conducente e del fratello S.. La corte di appello di Roma accolse parzialmente l’impugnazione, condannando, per quanto ancora di interesse nel presente giudizio, la Bard, la Zurich e il N. in solido al pagamento, in favore della B., della somma di 2050 Euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi.

La sentenza è stata impugnata da B.N. con ricorso per cassazione articolato 4 in motivi. Resistono la Zurich e la Easy Leasing con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto: Dica la corte di cassazione se commette vizio di ultrapetizione e/o di extrapetizione il giudice di appello il quale modifichi un capo della sentenza di I grado senza che questo sia stato devoluto alla sua cognizione mediante l’impugnazione principale e/o incidentale, ancorchè subordinata più specificamente, quando la sentenza di 1^ grado abbia rigettato la domanda, nulla disponendo in ordine alla eccezione del convenuto circa la sua carenza di legittimazione passiva, se il giudice di appello possa dichiarare tale carenza in assenza di specifica impugnazione del convenuto appellato vittorioso nel merito, ancorchè in presenza di una ulteriore (in sede di gravame) eccezione di carenza di legittimazione passiva, ma non di impugnazione incidentale, nemmeno subordinata. Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha rilevato in sentenza la carenza di legittimazione passiva della s.p.a. Easy Leasing, non essendo stata mai la relativa questione oggetto di pronuncia, quand’anche implicita, da parte del giudice di merito, che aveva rigettato tout court la domanda sull’assorbente rilievo dell’assenza di alcun evento lesivo in capo alla ricorrente: onde la mancata formazione di qualsivoglia giudicato, anche interno, sul punto, onde, ancora, l’inesistenza di qualsivoglia onere, in capo alla parte vittoriosa, di proporre appello incidentale qualora, nel costituirsi nel giudizio di appello, avesse, come nella specie, richiesto la conferma della decisione impugnata – eventualmente anche in base a soluzione diversa rispetto a quella adottata in prime cure (ex permultis, Cass. 4184/03; 3341/01).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., oltre che omesso esame su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dia la S.C. se in caso di contratto di leasing automobilistico, la responsabilità dei danni causati dal veicolo concesso in locazione sia da ascrivere al proprietario concedente in base alla norma eccezionale dell’art. 2054 c.c., comma 3 ed alla L. n. 990 del 1969, anche in solido con l’utilizzatore locatario del veicolo, e se il danneggiato possa legittimamente convenire nel giudizio risarcitorio esso proprietario al fine di sentirne dichiarare la condanna al risarcimento dei danni. Il motivo è anch’esso infondato.

Il codice della strada entrato in vigore il primo gennaio 1993 (D.Lgs. n. 285 del 1992, applicabile alla fattispecie ratione temporis), difatti, esclude espressamente la corresponsabilità del concedente-proprietario, limitandola a quella dell’utilizzatore del veicolo (riferendosi la giurisprudenza citata dal ricorrente a vicende anteriori all’entrata in vigore del corpus normativo de quo).

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2691 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è assistito dal seguente quesito di diritto: Dica la corte se, ai fini della prova del risarcimento del danno all’autovettura coinvolta in un sinistro stradale, sia sufficiente, in presenza di altri elementi di prova, la produzione di un preventivo contenente in forma analitica e specifica le singole voci di danno e di riparazione, e se incorre nel vizio di motivazione il giudice di merito che ometta di esaminare detti altri elementi di prova, pur sollecitato con gli scritti defensionali.

Il motivo non ha giuridico fondamento, poichè esso postula – sotto le spoglie della violazione di legge – null’altro che una diversa valutazione degli elementi di fatto della vicenda processuale, istituzionalmente riservata al giudice di merito e altrettanto istituzionalmente sottratta al vaglio di questa corte di legittimità volta che (come nella specie) la motivazione della sentenza risulti del tutto esente da vizi logico-giuridici.

Con il quarto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La doglianza non può essere accolta per le stesse ragioni esposte in sede di analisi del motivo che precede, impingendo valutazioni di puro merito che questa corte, alla luce della correttezza ed esaustività della motivazione adottata dalla corte capitolina, non può che confermare. Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1200, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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