Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23762 del 10/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16165/2016 proposto da:

IQ HUB SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO ZANATI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4634/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la vicenda trae origine da un contratto di affitto d’azienda sottoscritto il 31 maggio 2011 da IQ-HUB e (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione avente per oggetto il ramo bar ed il ramo biblioteca del design, entrambi ubicati in (OMISSIS), per un canone annuo concordato in Euro 30.000 oltre Iva, da corrispondersi in rate trimestrali di 7.500. Il 2 giugno 2011 interveniva il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ma il contratto veniva consensualmente proseguito dalla Curatela in attesa di una valutazione dell’azienda. Successivamente nel dicembre 2001 il Fallimento lamentava nei confronti dell’affittuaria la mancata consegna della polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali ed il mancato pagamento dei canoni relativi al trimestre 1 dicembre 2011 – 29 febbraio 2012. Il Fallimento comunicava quindi la volontà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. e la contestuale richiesta di restituzione dell’azienda. Quindi in data 6 giugno 2013 il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di azienda per fatto e colpa della conduttrice facendo valere la clausola ex art. 1456 c.c., con condanna al pagamento dei canoni a quella data maturati per Euro 51.950, nonchè alla restituzione dell’azienda.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 13.838/2014 ritenuto l’inadempimento della IQ-HUB dichiarava risolto il contratto per fatto e colpa della conduttrice che condannava al rilascio immediato dell’azienda a favore del fallimento e al pagamento dell’importo di Euro 51.950.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4634 del 18 dicembre 2015 ha confermato la sentenza impugnata.

3. Avverso tale pronunzia IQ-HUB in liquidazione propone ricorso in Cassazione con quattro motivi.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1453,1460,1575,1578,1579,1581 e 2562 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Denuncia che la sentenza avrebbe errato laddove ha ritenuto, sulla base del contratto di affitto d’azienda stipulato, che tra gli obblighi ricompresi a carico dell’affittuaria vi fossero anche quelli relativi alla richiesta di autorizzazioni amministrative. La corte territoriale, invero, non avrebbe considerato quanto previsto al punto 2.1 del contratto di affitto dove si legge che la concedente dichiara e garantisce che per l’esercizio del ramo bar sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni: autorizzazione di pubblico servizio di tipologia unica n. 4346 del 21 luglio 2010. Tale dichiarazione contrasta con la motivazione della sanzione irrogata dalla polizia ad IQ-Hub per mancanza di autorizzazione per l’esercizio di attività di somministrazione.

6.2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1326,1346,1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Sarebbe errata la sentenza dell’appello di Milano laddove non si è pronunciata per la declaratoria di nullità del contratto. La Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che la caducazione del contratto è concepibile ex art. 1418 c.c., solo per vizio genetico e non funzionale sopravvenuto.

6.3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2558,2562 e 1362 c.c., L. n. 392 del 1978, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Si duole che sarebbe errata la sentenza dell’appello di Milano laddove ha ritenuto che l’azienda affittata dovesse essere restituita all’affittante nella sua complessità. L’assunto è errato perchè non tiene conto che la licenza di somministrazione è un bene personale facente capo al richiedente e, nel caso specifico, a IQ-Hub.

6.4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perchè la corte d’appello non si è espressa in ordine alla efficacia della comunicazione di Clichè Offset del 7 marzo 2012. Se invece il giudice del merito avesse considerato il tenore della comunicazione avrebbe ritenuto che la clausola 11.7 del contratto di affitto altro non è che una applicazione invertita della L. n. 392 del 1978, art. 36 o della presunzione di cui all’art. 2558 c.c..

7. In via preliminare si rileva che l’esposizione sommaria risulta del tutto carente perchè nulla si dice sia delle difese della parte ricorrente in primo grado, sia delle ragioni della sentenza di primo grado, sia delle ragioni dell’appello sia sulle ragioni della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 11653/2006).

Il primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono tutti inammissibili in quanto non contengono espressa attività argomentativa della violazione delle norme giuridiche che sono indicate come violate nella loro intestazione e nemmeno un’attività argomentativa che possa considerarsi, comunque, esplicativa di quelle violazioni. Le argomentazioni svolte, inoltre, si risolvono soltanto in una rivalutazione di argomentazioni in fatto desunte da vari documenti senza nemmeno spiegare come e perchè la deduzione sia specificata. Ne discende che sotto tale profilo sono volti a censurare la ricostruzione della questio facti e si risolvono nella surrettizia proposizione di censure che dell’art. 360, nuovo n. 5, vietata, secondo la ricostruzione di Cass. S.U. n. 8053 e 8054 del 2014.

Anche il quarto motivo è inammissibile. Nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881). Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

8. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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