Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23762 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 02/09/2021), n.23762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26600-2020 r.g. proposto da:

I.S. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Mario Di Frenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Reggio Emilia, Via Malta n. 7.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata in

data 3.9.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da I.S., cittadino della Nigeria ((OMISSIS)) richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria da lui avanzate.

La corte di merito ha ritenuto inattendibile, perché lacunoso, generico e contraddittorio, il racconto del migrante (il quale aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese perché costretto ad avere rapporti sessuali con la propria madre), ha escluso che l'(OMISSIS) versi in una situazione di violenza armata indiscriminata ed ha infine accertato l’insussistenza di profili di vulnerabilità dell’appellante – peraltro neppure integrato nel tessuto sociale italiano- tali da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

2. La sentenza, pubblicata il 3.9.2020, è stata impugnata da I.S. con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare atto di costituzione tardivo ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, del TUI e vizio di motivazione della sentenza impugnata; deduce, in primo luogo, l’erroneità del giudizio di inattendibilità del suo racconto, asserendo di aver reso una narrazione coerente e circostanziata; sostiene poi che la decisione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è stata assunta in carenza di informazioni precise e aggiornate sulla situazione della Nigeria; lamenta, infine, che la corte del merito abbia rigettato la domanda di protezione umanitaria senza tener conto del suo percorso di integrazione in Italia.

3. Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

3.1. La prima delle censure prospettate è espressa in termini palesemente generici e meramente assertivi; è appena il caso di aggiungere che il ricorrente, che non si è curato neppure di riassumere il contenuto delle dichiarazioni rese alla C.T., non ha allegato al ricorso il relativo verbale né ha indicato dove esso sia rintracciabile all’interno della produzione di parte o del fascicolo d’ufficio, precludendo pertanto a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, qualsivoglia verifica in ordine alla coerenza ed alla specificità del suo racconto.

3.2. La seconda censura si risolve nella richiesta di una diversa valutazione, in fatto, della situazione generale in cui versa non già l'(OMISSIS), ma l’intero e sconfinato territorio nigeriano, peraltro non accompagnata dalla precisa indicazione delle fonti allegate dal ricorrente in grado d’appello – a confutazione di quelle consultate dal primo giudice – che la corte del merito avrebbe omesso di esaminare;

3.3 La terza censura e’, del pari, genericamente formulata attraverso il mero richiamo alla disciplina astrattamente applicabile, ma non investe la ratio decidendi posta a sostegno del rigetto della domanda di protezione umanitaria, consistente nell’insussistenza di una condizione di soggettiva vulnerabilità del ricorrente; inoltre, a fronte dell’espresso accertamento contenuto in sentenza, della mancata dimostrazione della sua integrazione in Italia, I. non specifica se e quando abbia prodotto la documentazione non esaminata dal giudice a quo, né ne illustra l’effettivo contenuto e la decisività.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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