Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23761 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24175-2019 R.G. proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Locri, depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha

chiesto il rigetto del regolamento.

 

Fatto

RITENUTO

P.P. conveniva innanzi al Tribunale di Locri T.F., chiedendo l’accertamento negativo dell’esistenza di un credito che quest’ultimo aveva preteso nei suoi confronti, dell’importo di Euro 44.890,39, risultante da una lettera d’incarico per prestazioni professionali.

Il T. in via preliminare eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, chiedeva in via riconvenzionale la condanna del P. al pagamento delle somme sopra indicate.

Il Tribunale di Locri dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Reggio Calabria, sia in relazione al luogo di residenza del convenuto, sia al luogo in cui doveva essere adempiuta la prestazione.

Avverso tale ordinanza il P. ha proposto regolamento di competenza. Il T. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto per il rigetto, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo si eccepisce la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., anche in relazione agli artt. 214 e s.s. c.p.c..

Il Tribunale, nel declinare la propria competenza territoriale non avrebbe tenuto in conto la circostanza che tutta la documentazione contrattuale prodotta dal T., ivi inclusa la lettera d’incarico professionale, apparentemente riferibile al P., era stata da quest’ultimo disconosciuta, con la conseguenza che, in assenza di verificazione (mai richiesta), la stessa doveva ritenersi priva di efficacia. Per l’effetto, il credito del T. non poteva considerarsi nè certo, nè liquido e – di conseguenza – non poteva applicarsi l’art. 1182 c.c., comma 3; l’obbligazione oggetto di accertamento doveva, piuttosto, essere adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi del medesimo articolo, comma 4.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c..

Il Tribunale non avrebbe considerato che il P., attore in senso formale, era invece convenuto in senso sostanziale, rivestendo egli la posizione di debitore nel rapporto obbligatorio oggetto di accertamento.

Il ricorso è infondato.

Va premesso, anzitutto, che la domanda principale su cui è stato chiamato a pronunciarsi il Tribunali di Locri ha ad oggetto l’accertamento negativo di un preteso credito del T.. Pertanto, quest’ultimo, diversamente da come opina il ricorrente, era convenuto in senso tanto formale e quanto sostanziale. L’affermazione secondo cui nel giudizio di accertamento negativo l’attore rivestirebbe il ruolo di convenuto in senso sostanziale, avendo egli un minor onere della prova, è priva di fondamento. Si tratta, all’evidenza, di una applicazione estensiva della nota giurisprudenza sull’inversione dei ruoli formali e sostanziali delle parti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Ma in quel caso la domanda sostanziale viene effettivamente introdotta dal creditore con il ricorso monitorio, che dunque a buon titolo può essere considerato attore in senso sostanziale; circostanza, quest’ultima, che certamente non ricorre nell’ipotesi di specie. Difettano, quindi, i presupposti per estendere quella giurisprudenza al diverso caso in esame.

Non assume rilievo neppure la circostanza che il T., convenuto in giudizio, abbia chiesto in via riconvenzionale l’accertamento positivo di quel medesimo rapporto obbligatorio, dal momento che la proposizione di una domanda riconvenzionale non incide sulla competenza territoriale del giudice competente per la domanda principale.

Pertanto, correttamente il Tribunale, nell’applicare l’art. 18 c.p.c., comma 1, ha fatto riferimento al luogo di residenza del T., anzichè del P..

Resta da verificare se, in alternativa, fosse possibile radicare la competenza in capo al Tribunale di Locri in forza dell’art. 1182 c.c., comma 4, che – come risulta dal tenore testuale della norma – ha carattere residuale, ossia può trovare applicazione solo quando difettano i presupposti per l’applicazione dei tre commi precedenti.

A tale quesito va data risposta negativa in quanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Locri, l’obbligazione di che trattasi è, quantomeno in prospettazione, certa e liquida e, pertanto, va pagata al domicilio del creditore ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3.

Infatti, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite, per determinare se, ai fini della competenza territoriale, sia debba far applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3, i presupposti della liquidità vanno accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, (Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601 – 01; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 – 01).

Deve, quindi, ritenersi ininfluente ai fini della risoluzione della questione di competenza il disconoscimento da parte del P. della provenienza della documentazione contrattuale, trattandosi di questione di merito che dovrà essere esaminata dal giudice territorialmente competente in base allo stato degli atti.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali in quanto l’intimato non ha svolto in questa sede attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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