Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23761 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 22/11/2016), n.23761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza
Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
unitamente all’avv. FRANCESCO TAFURO del foro di Bologna, dal quale
è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.L.N.A.H.J., elettivamente
“domiciliata in Roma, alla via F. Cesi n. 72, presso l’avv. EGIDIO
MARULLO, dal quale, unitamente agli avv. ULISSE PAZZAGLIA e SILVIA
SALVATI del foro di Bologna, è rappresentata e difesa in virtù di
procura speciale in calce al contro ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1243/14,
pubblicata il 16 maggio 2014;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido;
udito l’avv. Tafuro per il ricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con sentenza del 16 maggio 2014 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da P.C. avverso la sentenza emessa il 17 maggio 2013, con cui il Tribunale di Bologna, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente con D.L.N.A.H.J., aveva posto a carico del P. l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gl’indici ISTAT;
che avverso la predetta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale la D.L.N. ha resistito con controricorso.
Considerato che con atto ritualmente sottoscritto dal difensore il 15 gennaio 2016, notificato alla controricorrente il 21 gennaio 2016 e depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2016, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’udienza fissata per la discussione, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia, ritualmente notificata alla controricorrente, non sia stata accettata da quest’ultima;
che, infatti, nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’art. 306 c.p.c., che subordina la dichiarazione di estinzione all’accettazione della controparte, dal momento che la rinuncia al ricorso, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857; Cass., Sez. 3, 15 ottobre 2009, n. 21894);
che, pertanto, la notificazione o la comunicazione previste dall’art. 390 c.p.c., u.c., rispondono all’esclusiva finalità di sollecitare l’adesione della controparte alla rinuncia, ai fini dell’esonero del rinunciante dalla condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c.;
che nella specie sussistono peraltro giustificati motivi per la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, avuto riguardo alla natura della causa ed alle circostanze dedotte a sostegno dell’impugnazione.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016