Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23761 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 01/10/2018), n.23761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29888-2014 proposto da:

P.G., N.C., D.A.P. e R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’, che li

rappresenta e difende, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO

TRIOLO e VINCENZO STUMPO, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1879/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/11/2013 r.g.l. n. 528/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati ANTONINO PELLICANO’ e ANTONIETTA CORETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.C., D.A.P., P.G., R.A., impugnano la sentenza n. 1879, depositata il 27.11.2013, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado, resa in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, ed avente ad oggetto una declaratoria di accertamento del diritto all’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola; decisione quella pronunciata nel giudizio di esecuzione che, aveva dichiarato l’inammissibilità delle azioni esecutive intraprese dai ricorrenti sopra indicati.

2. Riteneva, in particolare, la Corte territoriale che, dalla documentazione prodotta nel corso del secondo grado di giudizio a seguito di ordinanza istruttoria dalla stessa disposta, non fossero emersi idonei ed utili elementi al fine di valutare la liquidità o meno dei crediti vantati “in executivis”.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono N.C. e gli altri affidandosi a due motivi. L’INPS difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo articolato sotto vari prospetti di censura, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 186 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 616 e 474 c.p.c., in merito alla efficacia esecutiva del titolo di formazione giudiziale, nonchè la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alle modalità dei poteri istruttori esercitati dalla Corte d’appello.

5. Nello specifico parte ricorrente si duole: a) della mancata acquisizione d’ufficio dei fascicoli dei procedimenti esecutivi opposti e della relativa documentazione necessaria ai fini dell’esame del titolo azionato ai sensi dell’art. 186 disp. att. c.p.c.; b) tale incombente non poteva essere trasferito sulla parte, in quanto il citato art. 186 disp. att. c.p.c., prevede che l’ufficio della cancelleria del giudice presso il quale la causa viene riassunta, debba immediatamente richiedere alla cancelleria del giudice dell’esecuzione la trasmissione del ricorso in opposizione, di copia del processo verbale dell’udienza di comparizione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., e dei documenti allegati alla causa di opposizione; c) del fatto che la Corte di secondo grado avrebbe basato la decisione, ora assoggettata a gravame, sulla base di documentazione (sentenza – titolo esecutivo contestato) non oggetto dell’integrazione documentale richiesta dalla stessa Corte con ordinanza del 20/11/2012.

6. Il motivo articolato come da sintesi che precede, s’appalesa inammissibile, e per altro verso infondato.

7. Il motivo di ricorso, si fonda, infatti, sul contenuto dell’ordinanza istruttoria emessa dalla Corte territoriale in data 20/11/2012; di conseguenza costituiva onere dei ricorrenti, nel rispetto del principio di specificità, allegare copia della suddetta ordinanza al ricorso per cassazione, così come richiede l’art. 369 c.p.c., che pone a carico del ricorrente l’onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

8. Tale onere non è stato assolto dalla parte ricorrente, che si è limitata a trascrivere dell’ordinanza una parte non conferente al motivo di ricorso in disamina.

9. Il motivo, risulta, comunque, parimenti infondato nel merito; atteso che l’ordinanza è stata emessa dalla Corte di secondo grado, in linea con i principi pronunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11066 del 2012 in merito all’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo ed all’ambito di applicazione dell’art. 474 c.p.c., e quindi con riferimento a disciplina che non risulta in alcun modo riconducibile agli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 186 disp. att. c.p.c..

10. Con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 167,416,436,616 e 474 c.p.c., per avere la Corte territoriale, in difformità dal principio di non contestazione, rigettato il gravame, pur in presenza di allegazioni documentali contenenti gli estratti contributivi ed indicativi di tutti i dati sulla base dei quali era stato eseguito il calcolo del credito per il quale i ricorrenti avevano agito in sede esecutiva, e sui quali l’INPS non aveva eccepito alcuna opposizione.

11. Il motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto da un lato ripropone vizi dell’esercizio del potere istruttorio esercitato dalla Corte territoriale con l’ordinanza del 20/11/2012, già disattesi nella disamina sul mezzo di gravame che precede, ed inoltre in punto di applicazione del principio di non contestazione che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sent. n. 3022 del 2018) non è invocabile per le allegazioni documentali.

13. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.

14. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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