Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23760 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13799-2019 R.G. proposto da:

S.P.M.L., rappresentata e difesa dall’avvocato

Gaetano Masellis ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi,

n. 14, presso lo studio dell’avvocato Ivana Abenavoli;

– ricorrente –

contro

G.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano

Esposito ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria, n.

130, presso lo studio dell’avvocato Maria Dominique Feola;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2019 del Tribunale di Bari, depositata il

13/02/2019;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

S.P.M.L. ha proposto opposizione avverso un pignoramento presso terzi promosso ai suoi danni da G.T., deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del precetto, del titolo esecutivo e neppure dell’atto di pignoramento.

Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio fra le parti, ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi.

Avverso tale decisione la S. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, articolato in tre motivi. Il G. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La S. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Risulta fondata l’eccezione sollevata dal resistente di tardiva notificazione del ricorso. Infatti, la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente, come dalla stessa dichiarato, in data 22 febbraio 2019. Quindi, il termine per proporre l’impugnazione scadeva, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2, in data 23 aprile 2019.

Quello stesso giorno la S. tentava la notifica del ricorso presso il procuratore costituito del G., ma indirizzando l’atto in Bari, via Nicolò Putignani, n. 136, sebbene l’avvocato Esposito avesse trasferito il proprio studio, già dal settembre del 2017, in via Vito Nicola de Nicolò, n. 1. Il giorno successivo, quando il termine per l’impugnazione era appena scaduto, la S. notificava il ricorso presso il nuovo recapito professionale dell’avvocato Esposito.

Di recente questa Corte ha affermato che la notificazione di un atto di appello non compiutasi, perchè tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente in rerum natura, ossia per totale mancanza materiale dell’atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, nè di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019, Rv. 654717 – 01)

Non constano ragioni per discostarsi dal precedente specifico, nè in tal senso soccorre la ricorrente.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente notificato, sia pure di un solo giorno.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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