Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23760 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15070-2016 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO GNISCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERMES MOZZATO;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI S.A. – RAPPRESENTANZA

GENERALE E DIREZIONE PER L’ITALIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA

MARTELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO GUIDONI;

– controricorrente –

e contro

Z.G., PA.V.EDIL. SERVICE PICCOLA SCARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 923/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel marzo 2012 T.D. convenne in giudizio Z.G., la società Cooperativa Pa.V. Edil Service Piccola Società Cooperativa a r.l. nella persona di G.S., la società Helvetia assicurazioni – Rapp. Gen. Direzione per l’Italia, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi in località (OMISSIS).

Il Tribunale di Venezia ritenne di attribuire una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, ripartendo la responsabilità per il 15% al T. e per l’85% allo Z. e condannò i convenuti in via solidale al risarcimento del danno in favore del T..

2. La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 2 marzo 2016 e comunicata il 5 aprile 2016 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal T..

3. Avverso la sentenza n. 923/2015 del Tribunale di Venezia T.D. propone ricorso in Cassazione con quattro motivi.

3.1. Resiste con controricorso la Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione S.A..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia da un lato l’illegittima attribuzione di colpa al T. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2043 e 2054 c.c., nonchè degli art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c..p.c., comma 2, n. 4. Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Dall’altro lato, lamenta l’accertamento di un concorso di colpa a carico del T., in violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente ritiene che il giudice del merito avrebbe errato laddove ha attribuito la responsabilità concorrente del T. e dello Z. nella causazione del sinistro.

Il motivo è inammissibile.

In realtà il ricorrente sotto il pretesto della denuncia di questione di diritto, in realtà lamenta una ricostruzione in fatto e lo fa al di fuori dei limiti di quanto consente l’art. 360 c.p.c., n. 5 secondo le sentenze di questa Corte a Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Quanto alla evocazione dell’art. 115 si rinvia a Cass. n. 11.892/2016 e Cass. S.U. n. 16.598 del 2016.

6.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di ultrapetizione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2907 c.c. e art. 111 cost., comma 2. Con la conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Venezia ha ritenuto di riconoscere una responsabilità concorsuale all’attore nella misura del 15% solo ed esclusivamente in virtù di un’ipotesi meramente teorica del consulente tecnico d’ufficio senza però che l’argomento della responsabilità concorsuale dell’attore fosse mai stato oggetto di contraddittorio tra le parti ed in particolare senza che parte convenuta avesse mai allegato e contrapposto una simile ipotesi ai fatti prospettati dall’attore e senza che parte convenuta abbia mai formulato una domanda in tal senso. Infatti, l’assicurazione in comparsa di risposta si era limitata solamente ad esporre una dinamica diversa rispetto a quella prospettata dall’attore che comportava una responsabilità addirittura esclusiva dello scooterista.

Il motivo è inammissibile. Il Tribunale di Venezia si è pronunciato sulla domanda risarcitoria dell’attore senza travalicare i limiti di quanto richiesto. Ed in ogni caso non risponde al vero che la deducente compagnia non abbia mai sollevato contestazioni in ordine all’au debeatur in quanto, come indicato dallo stesso ricorrente, la compagnia aveva dedotto nella comparsa di risposta che la responsabilità nella causazione del sinistro era da attribuirsi esclusivamente al T.. Del resto nella richiesta del convenuto intesa ad ottenere il rigetto della domanda non poteva che essere ricompreso anche l’accertamento di un diverso grado di responsabilità e comunque trattasi di questione che era oggetto, nell’ambito della domanda proposta, della valutazione da parte del giudice.

6.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla mancata applicazione delle cosiddette tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale dallo stesso sofferto.

Il motivo è fondato.

Infatti in tema di danno non patrimoniale, il riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, comportante una liquidazione di entità inferiore a quella risultante dall’applicazione di queste ultime, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto ove la questione sia stata già posta nel giudizio di merito ed il ricorrente abbia altresì versato in atti le tabelle milanesi (Cass. 12397/2016; Cass. 17678/2016). Nel caso di specie quindi ha errato la Corte d’appello a non liquidare il danno lamentato adeguandolo ai parametri indicati da dette tabelle perchè il ricorrente ha richiesto la liquidazione del danno non patrimoniale invocando ed allegando le tabelle milanesi già nel giudizio di merito secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

6.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’errata esclusione dai danni risarcibili delle spese documentate quale danno patrimoniale emergente a favore dell’avvocato Beltrame e delle spese processuali del c.t.p.; violazione art. 2056 e art. 1223 c.c., art. 91 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Denuncia che il giudice avrebbe errato perchè non ha riconosciuto le spese sostenute dall’avvocato Beltrame per l’attività svolta nel procedimento penale.

Il motivo inammissibile sia perchè generico sia per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto non viene specificata quale sia stata l’attività espletata dall’avv. Beltrame nè tantomeno se tali parcelle siano state saldate nè quali siano state le attività difensive preparatorie cui si riferisce nel motivo.

7. Pertanto, la Corte dichiara inammissibile il primo, secondo e quarto motivo di ricorso accoglie il terzo, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese di legittimità alla Corte di Appello di Venezia.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il primo, secondo e quarto motivo di ricorso accoglie il terzo, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese di legittimità alla Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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