Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2376 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2376 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6056/2015 R.G. proposto da
Mattoscio Giancarlo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Proff. Daniele
Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, largo Messico, n. 7;
– ricorrente contro
Azienda Sanitaria Locale n. 16 Mondovì-Ceva;
– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 44/14,

Data pubblicazione: 31/01/2018

depositata il 9 gennaio 2014;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2017
dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Daniela Granara;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata in data 5 marzo 2009 il Tribunale di
Mondovì, in accoglimento della domanda proposta da Giancarlo
Mattoscio, condannava l’Asl n. 16 Mondovì-Ceva al risarcimento del
danno derivato dalla mancata tempestiva diagnosi e cura della
frattura della quarta vertebra lombare L4 subita in conseguenza di
infortunio sul lavoro.
Avendo il c.t.u. ricondotto a tale errore diagnostico una invalidità
temporanea assoluta di ulteriori due mesi e una invalidità
permanente nella percentuale dell’8%, con incidenza sulla capacità
lavorativa specifica, il tribunale liquidava il complessivo importo di C
5.152,60, oltre interessi, di cui C 4.000 a titolo di danno morale,
calcolato in un terzo del valore del danno da invalidità permanente
(quest’ultimo coperto dall’indennizzo liquidato dall’Inail in forma di
rendita).
Nulla veniva invece riconosciuto per la dedotta riduzione della
capacita lavorativa

specifica, pur

ritenuta dal c.t.u. cegegota

postumi residuati, per non avere il Mattoscio fornito alcuna
dimostrazione che nel suo lavoro fosse più lento, lavorasse per meno
ore o non potesse assumere tutti i lavori offertigli.
2. Con sentenza depositata in data 9/1/2014 la Corte d’appello di
Torino ha rigettato il gravame proposto dal predetto rilevando che,
quanto alla richiesta di risarcimento per ridotta capacità lavorativa,
correttamente il primo giudice ha ritenuto insufficiente la prova di un
semplice e momentaneo calo di reddito e che l’indennizzo riconosciuto

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generale Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo il rigetto.

dall’Inail valesse a coprire ogni pregiudizio derivante dai postumi
residuati, e, quanto al danno morale, che la somma determinata dal
tribunale fosse «del tutto personalizzata».
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il
Mattoscio, con unico mezzo.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso Giancarlo Mattoscio denuncia
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.,
nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Premesse considerazioni sui criteri di liquidazione del danno non
patrimoniale, sulla esigenza di personalizzazione del danno e sul
rilievo autonomo che il danno morale ha all’interno della relativa
categoria, lamenta, in sintesi, che la Corte territoriale ha omesso di
indicare i criteri attraverso cui è pervenuta alla quantificazione del
danno. Rileva che, nel caso di specie, l’incidente occorso gli ha
radicalmente mutato la vita, sia lavorativa che privata.
Analoga doglianza svolge in ordine al mancato accoglimento della
richiesta di risarcimento del danno da riduzione della capacità
lavorativa specifica; rileva che la decisione sul punto adottata dai
giudici di merito contraddice quanto rilevato dal c.t.u., che aveva
affermato l’incidenza dei postumi residuati sull’attività lavorativa,
comportando essi «un maggior disagio ed affaticamento
nell’espletamento della stessa».
Lamenta la mancata considerazione, nella liquidazione del danno
da invalidità temporanea, del danno morale e del mancato guadagno.
Sostiene che, in base all’art. 137 codice delle assicurazioni, di cui
invoca l’applicazione analogica, il danno da incapacità lavorativa
specifica, secondo la percentuale di invalidità permanente ritenuta in

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La Asl n. 16 Mondovì-Ceva non svolge difese in questa sede.

sentenza (8%), avrebbe dovuto essere liquidato nell’importo di C
34.694,34, oltre rivalutazione monetaria dal 20/1/2009.
2. Le censure confusamente assommate all’interno dell’unico
motivo di ricorso si appalesano generiche e comunque dirette a
sollecitare una mera nuova valutazione di merito, preclusa in questa

prospettazione di vizi di motivazione secondo il nuovo testo dell’art.
360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..
Occorre al riguardo rammentare che, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, num. 5, cod. proc. civ. quale risultante dalla modifica
introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
(applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate dall’Il
settembre 2012), dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in
cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico
deve essere indicato dalla parte — nel rigoroso rispetto delle
previsioni di cui all’art. 366, primo comma n. 6, e art. 369, secondo
comma n. 4 cod. proc. civ. — insieme con il dato, testuale o
extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel
quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le
parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass.
Sez. U 07/04/2014, n. 8053; Id. 22/09/2014, n. 19881).
Nel caso di specie tali specificazioni mancano palesemente ovvero
si riferiscono a fatti che risultano in realtà considerati dal giudice a

quo.
Quanto in particolare alle valutazioni del c.t.u. circa l’incidenza dei
postumi invalidanti sulla incapacità lavorativa specifica — premesso

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sede, tanto più considerati i ristretti limiti nei quali è consentita la

che, come chiarito dalle citate pronunce delle Sezioni Unite, l’omesso
esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso
esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie —

espressamente tiene conto della detta valutazione, ma ritiene
motivatamente di prescinderne in quanto dato non decisivo ai fini del
riconoscimento del chiesto danno da incapacità lavorativa specifica,
ritenendo dirimente, in senso ostativo, la mancata dimostrazione che
il soggetto leso «fosse nel suo lavoro più lento, lavorasse per meno
ore o non potesse assumere tutti i lavori offertigli».
La doglianza, poi, relativa al mancato riconoscimento del danno
morale sofferto durante il periodo di invalidità temporanea è in fatto
smentita dalla chiara contraria indicazione ricavabile dalla sentenza,
circa l’inclusione, nell’importo liquidato per I.T.T., anche del ristoro di
tale voce di danno.
3. In ragione delle considerazioni che precedono deve pertanto
pervenirsi al rigetto del ricorso.
Non avendo l’azienda intimata svolto difese nella presente sede,
non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma

1-quater, d.P.R.

30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24

occorre nel nostro caso rilevare che, in realtà, la sentenza impugnata

dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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C,

dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in
qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso il 12/12/2017

elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati

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