Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2376 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20000/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO PREDEN unitamente agli

avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 77/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 1 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 3 febbraio 2015 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Arezzo, dichiarava il diritto di P.G. al beneficio – di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche – della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, per il periodo dal 1.2.1979 al 28.4.1993 (il primo giudice aveva riconosciuto tale diritto limitatamente solo dal 10.1.1990 al 28.4.1993).

La Corte territoriale, per quello che ancora interessa in questa sede, rilevava: che l’INPS non aveva impugnato l’accertamento operato nella sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva quanto al periodo dal 10.1.1990 al 28.4.1993, con conseguente passaggio in giudicato di tale statuizione; che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non vi era stato alcun accertamento in sede amministrativa dell’esposizione qualificata del P. al rischio amianto; che da ciò conseguiva il diritto del lavoratore al beneficio invocato per l’intero periodo dal 1.2.1979 al 28.4.1993.

Per la cassazione di tale decisione l’INPS propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il P. è rimasto intimato.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di appello dichiarato il diritto del P. alla rivalutazione contributiva anche per il periodo 1.2.1979 – 31.12.1989 senza accertare se in detto periodo vi fosse stata una effettiva esposizione al rischio amianto.

Il motivo è fondato.

Effettivamente la Corte territoriale, una volta escluso che vi fosse stato alcun accertamento in sede amministrativa, avrebbe dovuto procedere a verificare la sussistenza dell’esposizione qualificata del P. all’amianto per il periodo dal 1.2.1979 al 31.12.1989 (ovvero quello che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto già oggetto di un riconoscimento in via amministrativa), accertamento che è del tutto mancato.

Alla luce di quanto esposto, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice che procederà ad accertare la sussistenza dell’esposizione qualificata al rischio amianto del P. anche in relazione al periodo dal 1.2.1979 al 31.12.1989, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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