Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2376 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2376 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 28418-2012 proposto da:
COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE
EVENTO “PRE REGATA DELLA TRENTADUESIMA COPPA AMERICA”
80188230587, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
97439910585, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;
– ricorrenti contro
USTICA LINES SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GRECO GUIDO
MORACE CARLO, MARCO MORACE giusta procura generali alle liti per atto

Rel. dott.(

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Data pubblicazione: 04/02/2014

Notaio Filippo Maria Serio di Trapani de11 1 8/09/2011, rep. n. 25 allegata in calce
agli scritti difensivi;

– resistente nonchè contro
SANNA FRANCESCO, PISANA NUNZIA GIOVANNA in proprio e n.q. di

Raimondi Maria;

– intimati avverso il provvedimento n. 6/2012 R.G. del TRIBUNALE di TRAPANI del
2/11/2012, depositato il 05/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

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legali rappresentanti di Sanna Filippo, Sanna Alberto, Abruzzi Maria Rosa,

Svolgimento del processo
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Delegato per lo
svolgimento del grande evento ‘Tre-regata della trentaduesima coppa America” e
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – terzi chiamati in garanzia dalla
Ustica Lines s.p.a., convenuta innanzi al Tribunale di Trapani da Francesco Sanna
e altri per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi il 7 agosto

frangiflutti all’ingresso del porto di Trapani — hanno proposto istanza di
regolamento di competenza avverso l’ordinanza depositata in data 05.10.2012„
con la quale il Giudice adito, ritenuta la propria competenza in relazione agli artt. 6
e 7 del R.D. 30.10.1933, n. 1611 e all’art. 589 lett. a) del Codice della Navigazione,
ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 cod. proc. civ., fissando
l’udienza per l’ammissione dei mezzi di prova.
Assume la parte istante per il regolamento che erroneamente il Tribunale di
Trapani ha disatteso l’eccezione da essa proposta di incompetenza in favore del
foro erariale di Palermo, non ricorrendo nella specie l’ipotesi dell’urto di navi”,
contemplata dall’art. 589 lett. a) del Codice della Navigazione.
Ha resistito la Ustica Lines s.p.a., deducendo l’inammissibilità del ricorso per
tardività.
Nessuna attività difensiva è stata, invece, svolta dalle parti attrici del giudizio di
merito.
Il P.G. presso questa Corte ha chiesto raccoglimento dell’istanza, con
dichiarazione della competenza del Tribunale di Palermo.
Con la memoria ex art. 380 ter co. 2 cod. proc. civ. parte resistente ha, altresì,
rilevato l’inammissibilità del ricorso per non essere stata preceduta l’ordinanza
impugnata dall’invito a precisare le conclusioni.
Motivi della decisione

Rel. dot

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2008, allorché l’aliscafo di proprietà della suddetta società urtò contro la barriera

1. 11 ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, perché proposto
avverso un provvedimento che non può in alcun modo considerarsi una decisione
sulla competenza.
Questa Corte — anche dopo il mutamento della veste formale della decisione
sulla competenza per effetto della 1. 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito la
parola “sentenza” con quella “ordinanza” nell’art. 42 cod. proc. civ. (con

principio, affermato dalle SS.UU. con sentenza 12 maggio 2008, n. 11657, secondo
cui nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione
monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di
decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è
tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a
precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria
e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta
in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi
sul punto. In mancanza della precisazione delle conclusioni delle parti, l’ordinanza
emessa non può che avere natura meramente ordinatoria e, anche se tale
ordinanza contiene una pronunzia sulla questione, essa va interpretata, non come
una statuizione sulla questione, ma come il risultato di una delibazione sommaria
in ordine alla non decisività, allo stato degli atti, dell’eccezione relativa alla
competenza, sulla quale il giudice si pronuncerà con statuizione definitiva dopo
che le parti avranno precisato le conclusioni.
1.1. Con specifico riferimento al regime conseguente la novella di cui alla legge
n. 69 del 2009 è stato, altresì, osservato che il cambiamento della forma della
decisione sulla competenza espresso da tali modifiche normative non ha inciso in
alcun modo sul procedimento che in senso dinamico può portare, alla decisione.
Esso suppone sempre la rirnessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189
cod. proc. civ. e art. 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 281 quinquies per il procedimento di decisione del giudice

Rel. dott

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corrispondente modifica dell’art. 279 co. 1 cod. proc. civ.) – ha ribadito il

monocratico), risultando altresì immutata la norma dell’art. 187 cod. proc. civ. e
particolarmente il terzo comma di essa che suppone sempre che la rimessione in
decisione della causa sulla questione di competenza debba seguire quel
procedimento, potendo altrimenti il giudice, pur interloquendo su di essa e
facendolo con l’esternazione di un convincimento espresso o implicito nel senso
che la questione possa non essere fondata, disporre in via ordinatoria che essa sia

discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo
esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto
agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia
provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di
decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc.
civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve
ritenersi inammissibile (Cass. 28 febbraio 2011, n. 4986; cfr. anche Cass. 21 luglio
2011,n. 16005).
1.2. Venendo al caso di specie, si osserva che il Giudice del Tribunale di
Trapani, sciogliendo la riserva assunta all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ. e
assumendo un provvedimento di carattere ordinatorio (qual è la concessione dei
termini istruttori con la fissazione di udienza per l’ammissione dei mezzi di prova)
non ha statuito sulla propria competenza, ma si è limitato a delibare sulla stessa
(«letti gli artt. 6 e 7 del RD. 3011011933, letto l’art. 589 lett. a Codice della Navignione,
ritenuta la propria competenza …») ai soli fini delle scelte da fare in ordine all’ulteriore
iter processuale, tant’è che non ha neppure espressamente rigettato l’eccezione,
limitandosi ad esprimere una valutazione sulla competenza che non può ritenersi
ultimativa, perché non è stata preceduta dall’invito alle parti a precisare le
conclusioni. In tale contesto l’accesso alla soluzione, per cui la formulazione di tale
valutazione costituisca sempre una decisione non suscettibile di essere ripensata,
comporterebbe la trasformazione del regolamento di competenza da mezzo di
impugnazione a strumento di regolazione preventiva della questione di

decisa unitamente al merito, salvo poi ricredersi nell’effettiva sede decisoria. Ne

competenza, strumento del quale l’eccezione d’incompetenza, piuttosto che la
decisione del giudice sulla questione, costituirebbe presupposto di ammissibilità
(confr. Cass. civ. 21 luglio 2006, n. 16754).
E’ il caso di precisare che il Collegio non condivide la tesi del P.G., secondo cui
il regolamento non sarebbe intempestivo, pur in mancanza di un invito a precisare
le conclusioni da parte del Giudice perché «le parti hanno anche concluso nel merito sia

precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. non determina il
passaggio alla fase decisoria, ma ha esclusivamente funzione preclusiva della
determinazione del thema decidendum.
1.3. In defmitiva il ricorso per regolamento di competenza va dichiarato
inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: in tema di
regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione
sulla competenza per effetto della 1. 18 giugno 2009 n. 69, la decisione affermativa
della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai
sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di
decisione del giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni.
Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico
quest’ultimo esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver
provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e
dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di
decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc.
civ., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve
ritenersi inammissibile.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

Rel. dott

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pure richiedendo la concessione dei termini ex art. 183 co.6 oc»; e ciò in quanto la

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento; condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2.200,00
(di cui C 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.

Roma 5 dicembre 2013

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