Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23759 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13654-2019 R.G. proposto da:

C&C CONCESSIONI E CONSULENZE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Fabio Debellis ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba

Tortolini, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Michele Perrone;

– ricorrente –

contro

E.I., rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Caruso e

Paolo Caruso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1275/18, n. 9759/2018 cron. del Tribunale di

Crotone, depositata il 22/10/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

E.I. proponeva opposizione, innanzi al Giudice di pace di Petilia Policastro, avverso un’ingiunzione fiscale emessa dalla C&C Concessioni & Consulenze s.r.l., chiedendone l’annullamento.

Nel contraddittorio fra le parti, il Giudice di pace accoglieva l’opposizione.

La decisione veniva appellata dalla C&C s.r.l.. Il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice d’appello, respingeva il gravame.

Avverso tale decisione la C&C s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. E.I. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

E.I. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Anzitutto, va disattesa l’eccezione preliminare di carenza di procura speciale in capo al difensore della società ricorrente. Il mandato alle liti risulta rilasciato per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 9758 del 2018, mentre quella realmente fatta oggetto di ricorso per cassazione reca il n. 9759 dello stesso anno. Si deve tuttavia ritenere che si tratti di un mero errore materiale nella indicazione del numero di registro generale. In tal senso depongono sia l’identità delle parti, sia la circostanza che la procura speciale, apposta in calce al ricorso, deve intendersi come facente parte integrante dello stesso.

Nondimeno, il ricorso è inammissibile sotto altro profilo.

La C&C s.r.l., nel proporre ricorso in esame, assume di aver emesso una “ingiunzione fiscale” opposta dall’ E.. Tuttavia, la ricorrente non ha dedotto – e tantomeno comprovato – di essere iscritta all’albo dei concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53. Tale omissione determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). Infatti, la mancanza di tali informazioni impedisce di verificare, anche solo in astratto, la legittimità dell’operato della società, nella misura in cui ha agito per riscuotere somme a titolo di sanzioni amministrative.

A maggior ragione, la stessa società non ha comprovato neppure di aver ricevuto delega dall’ente impositore per l’emissione delle ordinanze ingiunzioni ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2. Anzi, addirittura, non è chiarito neppure per conto di quale ente la C&C s.r.l. abbia agito.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

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