Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23759 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 22/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 22/11/2016), n.23759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12603-2012 proposto da:

LA BALZA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VANNA STRACCIARI;

– ricorrente –

contro

BAYER AG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAR ROSSO 61 –

OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRANTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE EGIDIO

MILANO;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 12603-2012 proposto da:

BAYER AG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAR ROSSO 61 –

OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRANTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE EGIDIO

MILANO;

– ricorrente incidentale –

contro

LA BALZA SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 78/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

uditi gli Avvocati Vicenzi, per delega dell’Avvocato Stracciari,

Ferranti e Milano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 25 ottobre 1999 la società La Balza S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 13 luglio 1999 dal Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, e notificato il giorno 1 settembre 1999, in forza del quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società tedesca Bayer AG della somma di Lire 227.561.400, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti chimici (nella specie, silicone).

L’opponente La Balza S.r.l., premesso di avere intrattenuto per anni un rapporto commerciale con la società opposta e che nel 1997 si era manifestata l’esistenza di vizi nella merce che le veniva fornita (silicone utilizzato nella lavorazione di collants, che fuoriusciva dal tessuto sporcando la parte non siliconata delle calze, vizio che si manifestava solo dopo il compimento delle operazioni di tintura); che tale difettosità si era ulteriormente aggravata nel corso dell’anno 1998, benchè la società fornitrice avesse iniziato a fornirle il diverso prodotto denominato 5610/80; che tale situazione aveva determinato l’insorgenza di problemi con la clientela, la quale aveva reso le merci trattate con detto silicone, con conseguente danno economico quantificato in Lire 495.939.000; tanto premesso, la La Balza S.r.l aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di accertare l’ammontare del danno da essa subito a seguito delle forniture di silicone difettoso, di compensare tale somma con quanto dovuto alla Bayer AG per il materiale fornito, previa decurtazione di Lire 49.300.000 per merce ancora giacente da restituire, e di condannare infine la società opposta al risarcimento dei danni per l’importo residuo di Lire 316.677.000.

La Bayer AG si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e delle domande avverse.

Istruita la causa con prove testimoniali ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 5 febbraio 2007 il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della La Balza S.r.l., condannava la società Bayer AG a risarcire i danni per l’ammontare di Euro 82.168,89, con interessi legali. Il Tribunale affermava che l’istruttoria avesse dimostrato la sussistenza dei vizi lamentati dalla società opponente, nonchè la tempestività della denuncia degli stessi alla società fornitrice della merce. Veniva dal primo giudice dato rilievo alla deposizione dei testimoni V.G., F.E. e A.E., secondo i quali: alcuni prodotti esaminati presentavano la siliconatura non solo all’interno della balza, ma anche all’ esterno, in quanto il silicone penetrava nel tessuto; il difetto si riscontrava solo dopo la tintura; l’onere di tempestiva contestazione risultava adempiuto in forza delle segnalazioni, effettuate non appena la società La Balza aveva avuto notizia dell’evidenziarsi del difetto; la Bayer AG era l’unico fornitore di silicone della La Balza S.r.l. Il Tribunale non dava credito, invece, alla deposizione del teste W.W., per il quale il vizio dipendeva dall’impostazione del nuovo macchinario utilizzato per la lavorazione dalla La Balza. Inoltre, la sentenza di primo grado si fondava sul giudizio espresso dal consulente tecnico d’ ufficio, secondo cui dovevano escludersi cause differenti dalla difettosità del silicone fornito dalla società opposta.

Avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, la Bayer AG proponeva appello, e la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 78/2012 del 24 gennaio 2012, accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e le ulteriori domande formulate dalla La Balza S.r.l.. La Corte di Brescia evidenziava come le parti divergessero nell’individuare le cause del difetto riscontrato, consistente nel passaggio dell’elastomero dalla superficie interna a quella esterna, con conseguente diversa colorazione della balza, difetto che per la La Balza S.r.l. dipendeva dalla inadeguata qualità del silicone 5610/80, mentre per la Bayer AG dipendeva dalle modalità di applicazione del prodotto chimico e dalle caratteristiche dell’impianto utilizzato dalla La Baiza S.r.l.. Quindi la sentenza d’appello considerava l’incompletezza dell’accertamento peritale, che pure aveva determinato la decisione di primo grado, in quanto il consulente tecnico d’ufficio aveva specificato di aver esaminato soltanto il residuo dei fusti di silicone contestati (dovendo gli stessi essere necessariamente utilizzati entro sei mesi dal confezionamento), ed aveva altresì dichiarato di non aver potuto visionare le originarie linee di produzione. Pertanto, a dire della Corte di Brescia, la CTU non aveva consentito di “individuare la causa dei difetti lamentati dalla clientela della La Balza S.r.l. e, di conseguenza, di ricondurli a vizi a carico del silicone di cui si discute”. Avendo i giudici del gravame premesso che, in terna di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti, delle eventuali conseguenze dannose derivanti da essi e del relativo nesso causale incombe sul compratore, ed avendo, quindi, chiarito che doveva essere la La Balza S.r.l. a provare l’esistenza dei vizi sui quali pretendeva di fondare il proprio diritto al risarcimento dei danni, da opporre in compensazione al credito vantato dalla Bayer AG per il corrispettivo della fornitura dedotta in sede monitoria, il difetto di prova della causa dei difetti veniva messo a carico della compratrice.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, la La Balza S.r.l. ha proposto ricorso in unico motivo, cui resiste Bayer AG, formulando anche ricorso incidentale condizionato, col quale ripropone mediante trascrizione il contenuto del proprio atto di appello e deduce che il giudice di secondo grado non abbia esaminato alcuni dei motivi di gravame, determinando rispetto ad essi una soccombenza puramente teorica. La ricorrente, in data 28 settembre 2016, e la controricorrente, in data 27 settembre 2016, hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ infondata l’eccezione della controricorrente di mancanza di idonea procura della ricorrente, in quanto conferita da G.M. nella dichiarata qualità di “legale rappresentante” della La Balza S.r.l.. In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007).

La stessa ricorrente, peraltro, ha altresì depositato ritualmente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documentazione dimostrativa dei poteri sostanziali di rappresentanza dell’amministratore G.C., indicato nel ricorso e nella procura con la qualità di legale rappresentante de La Balza S.r.l..

1. La La Balza S.r.l. col suo unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1490 e 2697 c.c., nonchè art. 115 c.p.c., con riferimento all’onere della prova. Si assume che la Corte d’Appello, con la sua motivazione dapprima riportata, avesse erroneamente posto a carico della compratrice La Balza S.r.l., l’onere della prova dei vizi del silicone fornito, così violando l’interpretazione giurisprudenziale in tema di prova dell’inadempimento o di inesatto adempimento contrattuale. La ricorrente assume che, a fronte della pretesa creditoria avanzata dalla Bayer AG in sede monitoria, essa aveva eccepito la scarsa qualità del silicone oggetto di fornitura (per l’eccessiva liquidità del trapassava le maglie della balza), ovvero l’inesatto adempimento da parte della società venditrice, con conseguente risarcimento dei danni derivati. Il primo motivo di ricorso della La Balza S.r.l. richiama, così, l’insegnamento di Cass., Sezioni Unite, n. 13533 del 2001, e ribadisce che perciò non spettava ad essa, quale compratrice e debitrice del corrispettivo richiesto, di fornire la prova dei vizi del silicone, nè dei danni da essi arrecati alle balze.

Tale censura della ricorrente principale è fondata, nei limiti che di seguito si precisano.

La Corte d’Appello di Brescia, nell’illustrare le ragioni di fatto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla La Balza S.r.l., ha spiegato che l’esistenza dei vizi del silicone fornito dalla Bayer AG si era manifestata già nel 1997 e poi si era aggravata nell’anno 1998, pur avendo la venditrice sostituito l’iniziale prodotto con altro. Perciò la La Balza S.r.l. aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione tra quanto dovuto alla Bayer AG per il materiale fornito e quanto sarebbe stato accertato a titolo di danno subito in conseguenza delle forniture difettose, detratto l’importo della merce ancora giacente da restituire. Di seguito, i giudici di appello hanno valutato unicamente se sussistesse la prova dei vizi posti a base del credito risarcitorio opposto dalla La Balza S.r.l. in compensazione per il corrispettivo della fornitura, penalizzando la stessa compratrice danneggiata col rigetto della sua eccezione, in quanto non era stata possibile l’individuazione, in corso di causa, della cause dei difetti del carico di silicone oggetto di lite.

E’ dunque evidente, pur non avendo la Corte di Brescia esplicitato tale suo convincimento, che la sentenza impugnata abbia preso in esame unicamente l’eccezione di compensazione proposta dall’opponente La Balza S.r.l..

In particolare, si tratta di una compensazione tra crediti contrapposti originati dal rapporto di fornitura intercorrente tra le parti, crediti dei quali uno ha natura risarcitoria, derivando da inadempimento contrattuale, e, in quanto tale, si trasforma in credito pecuniario per effetto e dal momento della quantificazione giudiziale, con la conseguenza che la sua estinzione per compensazione in ragione della coesistenza con un credito pecuniario del danneggiante verso il danneggiato (nella specie, a titolo di corrispettivo della fornitura), può verificarsi, ai sensi dell’art. 1243 c.c., esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con riferimento alla somma da essa risultante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22035 del 22/11/2004).

Ora, certamente grava sulla parte che invochi la compensazione l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 292 del 12/01/2016). Trattandosi, nel caso di lite, di controcredito risarcitorio eccepito in compensazione dalla compratrice La Balza S.r.l. per i difetti della fornitura di silicone riscontrati negli anni 1997 e 1998 rispetto al credito per il prezzo di vendita preteso dalla Bayer AG, è, in parte qua, corretto il ragionamento seguito dai giudici di appello, in quanto esso si uniforma all’orientamento di questa Corte che afferma come, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova – oltrechè della tempestività della denuncia – dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombe al venditore e rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18125 del 26/07/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13695 del 12/06/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8963 del 10/09/1998).

Diversa nei presupposti e nel funzionamento dall’eccezione di compensazione è, però, l’eccezione di inadempimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3155 del 20/10/1972): la compensazione rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due persone siano obbligate l’una verso l’altra in forza di reciproci crediti e debiti, determinando, appunto, l’estinzione degli stessi per quantità corrispondenti; l’eccezione di inadempimento funziona, invece, come fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore.

La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, invero, non solo formulare le domande ad essa consentite dall’ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23345 del 04/11/2009).

La Corte di Brescia non ha valutato nella sua motivazione se le difese dell’opponente La Balza S.r.l. – come sostiene ora la medesima ricorrente – fossero altresì volte a formulare un’eccezione di inadempimento, sostanziandosi in un’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo della fornitura e in una domanda riconvenzionale per i danni correlati ai vizi della merce fondate su allegazioni che comunque contestavano l’avversa pretesa sulla scorta di addebiti di inesattezze qualitative della merce consegnata dalla venditrice.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, invero, l’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, nè l’espressa invocazione della norma in questione, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice di merito che non è censurabile in sede di legittimità, purchè risulti ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20870 del 29/09/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002). In particolare, si è affermato che, in tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l’altrui inadempimento, si versa, appunto, in tema di eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull’opposto l’onere di provare il proprio esatto adempimento (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22666 del 27/10/2009).

Spiegate le difese della La Balza S.r.l altresì come contenenti un’eccezione di inadempimento rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo della fornitura azionata con decreto ingiuntivo opposto, la decisione dovrebbe fare applicazione di un diverso criterio di distribuzione dell’onere probatorio rispetto a quello adoperato in sentenza. In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è infatti sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013). Questa soluzione discende dalla più generale soluzione dettata in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, secondo la quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). In questo assetto dei carichi probatori, il rischio della mancata o incerta dimostrazione dei denunciati vizi del silicone fornito, e del quale è stato domandato il prezzo col ricorso monitorio, andrebbe comunque addossato alla venditrice Bayer AG.

2. Il ricorso incidentale condizionato della Bayer AG assume violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., artt. 112 e 277 c.p.c., per omessa pronuncia su punto decisivo. La stessa ricorrente incidentale premette di essere risultata vittoriosa in secondo grado, e che la Corte d’Appello non aveva, però, esaminato alcuni motivi del suo gravarne, determinando rispetto ad essi una soccombenza puramente teorica. Ci si richiama, così, all’eccezione di prescrizione della garanzia e poi si ripropongono i motivi d’appello, trascrivendone per intero il contenuto.

Il ricorso della Bayer AG è inammissibile per difetto di interesse, in quanto il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello per le questioni, domande o eccezioni, rilevanti per la decisione, da essa prospettate e non decise, neppure implicitamente, in quanto assorbite da quelle accolte. Tali questioni, domande, eccezioni, non essendo applicabile l’art. 346 c.p.c., nel giudizio di legittimità, sono riproponibili, in caso di accoglimento del ricorso principale, nel giudizio di rinvio, purchè espressamente riproposte nel giudizio di appello e non travolte dalle questioni decise dalla sentenza di cassazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4472 del 07/03/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 24/01/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25821 del 10/12/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3908 del 30/03/2000).

3. Conseguono l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale della La Balza S.r.l., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Bayer AG e la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Brescia, la quale riesaminerà i punti e le questioni relativi alle censure accolte, attenendosi ai principi ed ai rilievi come sopra enunciati.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale della La Balza S.r.l., dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Bayer AG, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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