Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23759 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21821/2009 proposto da:

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) (quale successore

della FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A.) in persona del suo Procuratore

e legale rappresentante Dott. C.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARSON PAOLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DARDANELLI 15, presso lo studio dell’avvocato MACCHIONI GIANLUCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSAIA

ALESSANDRO giusta delega in atti;

ALLIANZ S.P.A. già LLOYD ADRIATICO S.P.A. in persona dei Procuratori

Speciali Dott. P.R. e Dott. C.S.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo

studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GRISAFI DOMENICO giusta delega in

atti;

Z.E., ZA.EU., A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo

studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PASTORELLI IVO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

D.L., S.B., PO.MA.;

– intimati –

nonchè da:

S.B., D.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI,

che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), ZA.

E., LLOYD ADRIATICO S.P.A, A.M., Z.

E., E.L. (OMISSIS), PO.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 865/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/07/2008, R.G.N. 1495/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;

udito l’Avvocato COSTANZA ACCIAI;

udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;

udito l’Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbiti i ricorsi incidentali.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. La Fondiaria Sai S.p.A. impugna, sulla base di nove motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte di Appello di Genova, depositata il 4 luglio 2008, la quale, per quanto qui rileva, ha ritenuto che la responsabilità del sinistro stradale in lite dovesse essere esclusivamente ascritta a Po.Ma. (ritenuto responsabile in concreto di aver tamponato, per mancata osservanza della distanza di sicurezza e per eccesso di velocità, il veicolo che lo precedeva condotto dallo Z., deceduto a seguito del sinistro).

1.2. Resistono con rispettivi controricorsi i congiunti dello Z., la loro compagnia, gli altri danneggiati nella circostanza D.L. e S.B., che propongono anche ricorso incidentale tardivo esplicitamente condizionato, nonchè l’interveniente, anch’ella danneggiata, E.L., e chiedono dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso. Questi ultimi due controricorsi sono stati illustrati anche da memoria a norma dell’art. 378 c.p.c..

1.3. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Nel proprio ricorso, la Fondiaria deduce i seguenti motivi:

2.1.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e chiede alla Corte “se il giudice di appello che ha omesso di statuire nel dispositivo della sentenza in ordine ad un determinato capo della domanda – nella specie, accertamento della responsabilità in capo a un soggetto, quantificazione dei danni e ammissibilità dell’intervento nel processo di una parte – incorra nel vizio di omessa pronuncia in ordine a detto capo, non potendo la relativa decisione con il conseguente giudicato desumersi dalle affermazioni contenute nella sola motivazione”.

2.1.2 La censura – a prescindere dalla sua impropria formulazione sotto il profilo della violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè n. 4, – è infondata, in quanto, ai fini della verifica del vizio di omessa pronuncia, la portata del “decisum” della sentenza d’appello è chiaramente desumibile dall’esame del dispositivo e della motivazione della stessa, in quanto il primo, essendo di contenuto precettivo indeterminato (o incompleto), si presta ad integrazione attraverso la seconda (Cass. n. 5337/07;

16579/02). Nella specie, la conferma della sentenza di primo grado rendeva superflua la ripetizione in dispositivo della pronuncia sulla responsabilità del Po. e sulla quantificazione dei danni;

mentre l’ammissibilità dell’intervento dell’ E., oltre che chiaramente espresso nella motivazione dell’impugnata sentenza, trova riscontro nella contestuale ordinanza collegiale, che dispone l’ulteriore istruttoria proprio perchè la sentenza ha ritenuto tempestivo detto interveto.

2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e chiede alla Corte “se il giudice di appello che ha ritenuto responsabile esclusivo del sinistro il conducente tamponante nonostante il veicolo tamponante si fosse improvvisamente fermato in autostrada, all’uscita della galleria, in mezzo alla corsia di marcia e avendo un’apposita piazzola di sosta alla propria destra, abbia violato l’art. 2054 c.c., comma 1 non ritenendo che il conducente tamponante abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

2.3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (assolvimento della prova liberatoria da parte del Po. ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1) ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2.4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e chiede alla Corte se “se il giudice di appello che ha ritenuto responsabile esclusivo del sinistro il conducente tamponante nonostante il veicolo tamponante si fosse improvvisamente fermato in autostrada, all’uscita della galleria, in mezzo alla corsia di marcia e avendo una piazzola di sosta alla propria destra, abbia violato l’art. 2054 c.c., comma 2 ritenendo vinta la presunzione di corresponsabilità dettata dalla predetta disposizione e non ritenendo sussistente un concorso di responsabilità in capo al conducente tamponato”.

2.5. Omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo (applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1) ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2.5.1. Le censure contenute nei motivi dal secondo al quinto – che possono trattarsi congiuntamente essendo tutte rivolte contro le statuizioni della sentenza impugnata riguardanti la determinazione del sinistro in lite si rivelano tutte prive di pregio. Invero, la Corte territoriale, procedendo alla valutazione del materiale probatorio acquisito, ha ritenuto che la responsabilità del sinistro stradale dovesse essere esclusivamente ascritta a Po.Ma.

(ritenuto responsabile in concreto di aver tamponato, per mancata osservanza della distanza di sicurezza e per eccesso di velocità, il veicolo che lo precedeva condotto dallo Z., deceduto a seguito del sinistro) trattasi di accertamento di fatto che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito.

2.5.2. Del resto, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n. 15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809). Pacifico quanto precede, atteso che i ricorrenti, lungi dal prospettare con i quattro motivi ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si limitano – contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa è palese la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.

2.5.3. In effetti, le doglianze, sollecitando un riesame degli elementi probatori acquisiti, si risolvono nell’inammissibile censura della valutazione al riguardo compiuta dal giudice di merito ovvero nella denuncia di travisamento delle risultanze processuali che, configurando un eventuale errore revocatorio, sono sottratti al sindacato di legittimità. Come noto, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che i pretesi vizi di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. 8 giugno 2009 n. 13157, in motivazione).

2.6.1. Omessa e insufficiente motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale. Il fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe omessa e/o insufficiente consisterebbe nella quantificazione del danno morale nei termini liquidati dalla Corte di appello, meramente confermativa a quella operata dal giudice di primo grado.

2.6.2. Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale. Il fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe omessa e/o insufficiente e (o contraddittoria consisterebbe nella quantificazione del danno patrimoniale nei termini liquidati dalla Corte di appello, meramente confermativa a quella operata dal giudice di primo grado.

2.7. Entrambi i motivi relativi alla quantificazione del danno morale e di quello patrimoniale si rivelano privi di pregio, stante l’inidoneità dei prescritti “momenti di sintesi”. Invero, quanto ai motivi con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, essi devono indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione). Orbene, nel caso, con riferimento al sesto ed al settimo motivo del ricorso principale la parte non ha formulato idonei momenti di sintesi. Difetta, in particolare, la “chiara indicazione” delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, indicati dall’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass. 18/7/2007 n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte. Si deve, infatti, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

2.8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c., in relazione agli artt. 183 e 166 c.p.c. e chiede alla Corte se “se il giudice di appello che ha ritenuto ammissibile un intervento autonomo depositato in occasione dell’udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. abbia violato l’art. 268 c.p.c., comma 2”.

2.9. Omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo (applicazione degli artt. 166 e 183 c.p.c. e delle conseguenti preclusioni istruttorie nell’ipotesi di intervento autonomo di ci all’art. 268 c.p.c., comma 2) ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2.10. Anche queste due ultime censure – da trattarsi congiuntamente essendo rivolte avverso la medesima statuizione della sentenza impegnata – sono infondate. Questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, perchè la proposizione della domanda nuova rappresenta la ragione stessa dell’intervento; e che, tuttavia, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, sussiste l’obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 16 ottobre 2008 n. 25264; 8 ottobre 2007 n. 20987; 8 agosto 2007 n. 17418; 31 gennaio 2007 n. 2093; 14 febbraio 2006 n. 3186; 14 maggio 1999 n. 4771; 28 luglio 2005 n. 15787; 5 maggio 2006 n. 10371). Si tratta di una scelta del legislatore della Novella di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, coerente con un indirizzo, che ha trovato espressione anche nella progressiva riduzione dei casi di sospensione del processo, che tende a privilegiare la semplicità e la celerità del giudizio rispetto ad altre esigenze astrattamente meritevoli di tutela, quali l’economia dei giudizi e la prevenzione di possibili giudizi contrastanti.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile la domanda autonoma della E., “trasportata” sul veicolo investitore, considerando inesistente nuova attività istruttoria in ordine alla causa dei danni, essendo la medesima basata solo sulle altrui allegazioni inerenti il sinistro e rimettendo la causa in istruttoria esclusivamente in ordine al quantum, ma previa adozione di sentenza in ordine alle posizioni di tutte le parti originarie.

3. S’impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso principale, al quale consegue l’assorbimento di ogni decisione relativa al ricorso incidentale (esplicitamente) condizionato (presentato per la notifica l’8 novembre 2009), per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 246 c.p.c. con cui chiedevano alla Corte se “nel caso sia stata proposta domanda risarcitoria nei confronti di più soggetti ed il giudice abbia ritenuto solo uno di questi esclusivo responsabile dell’evento dannoso (e contro questo pronunci condanna all’integrale risarcimento) il danneggiato, per ottenere in appello anche la condanna di colui che il primo giudice aveva ritenuto esente da responsabilità, deve proporre appello incidentale (e se, in tale caso, attesa l’impugnazione principale, l’onere della specificazione dei motivi possa considerarsi attenuato) o può invece limitarsi ai sensi dell’art. 346 c.p.c. a riproporre in appello domanda anche nei confronti di questi”.

6. Pertanto, il ricorso principale va rigettato, assorbito l’incidentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi: rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle quattro parti costituite in Euro 7.400 di cui Euro 7.200 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA