Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23759 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3947-2016 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI 16/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ZELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAGNO, che lo

rappresenta c difende;

– controricorrente –

nonchè contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRI.” in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM, 22, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO GRILLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

M.R.M., UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6560/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G., R.M. e M.G.M. convennero un giudizio F.C. e la SDG Production s.r.l. perchè accertata la loro responsabilità in via esclusiva e solidale per l’allagamento dell’androne e dei locali cantinati dell’immobile di loro proprietà sito in (OMISSIS), fossero condannati al risarcimento di tutti danni subiti. I signori M. assumevano essersi verificata nel 2000 una improvvisa e ingente fuoriuscita di liquami in corrispondenza di una parete della rampa di scale dell’edificio di loro proprietà, fuoriuscita proveniente dallo scarico in fognatura della cucina dell’adiacente locale – ristorante di proprietà di F.C. (immobile condotto in locazione dalla società SDG Production) e che a causa del protrarsi dell’inconveniente e dalla conseguente invivibilità dello stabile si era reso necessario l’intervento del N.O.E. dei carabinieri e dell’ufficio d’igiene presso la Asl RM, nonchè l’esborso di Euro 5267,86 per riparazioni urgenti ed immediate. Deducevano altresì che gli altri conduttori degli appartamenti di loro proprietà non potendo usufruire dei beni locati avevano sospeso il pagamento del canone di locazione per un ammontare complessivo di Euro 4.050,06.

Si costituì F.C. eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, essendosi il danno verificatosi a causa del malfunzionamento della pompa sommersa all’interno del pozzetto di raccolta delle acque di scarico installata per l’aspirazione dei liquami. Responsabilità addebitabile alla proprietaria S.D.G. Production S.R.L..

Si costituì anche la S.D.G. Production S.R.L. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, l’inadeguatezza ed inefficienza dell’impianto fognante quale causa dell’evento dannoso, e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del F. al fine di vederlo condannare al pagamento dei danni. La società, inoltre, in virtù del contratto di assicurazione chiese di chiamare in garanzia la Milano assicurazioni S.p.A., ora Unipolsai assicurazioni S.p.A., ai fini della manleva. Anche quest’ultima si costituì contestando la domanda nei suoi confronti ed eccependo l’inapplicabilità della garanzia assicurativa al caso di specie.

Il Tribunale di Roma con sentenza 11.218/2008 depositata in cancelleria il 28 maggio 2008, successivamente corretta per errore materiale il 27 gennaio 2009, attribuì la responsabilità dei danni materiali provocati dall’allagamento dell’androne e dei locali cantina al F..

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6560 del 24 novembre 2015 ha ritenuto l’appello tardivamente proposto dal F. dovendosi avere riguardo alla data di deposito della sentenza e non a quella del provvedimento con cui questa è stata corretta ex artt. 287 e 288 c.p.c., tenuto conto, oltretutto, che il capo della sentenza corretta non è stato oggetto di impugnazione.

3. Avverso tale pronunzia F.C. propone ricorso in Cassazione con due motivi.

3.1. Resistono con controricorso autonomi sia M.G. sia il Fallimento della SDG Production s.r.l..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 288 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che la sentenza impugnata in appello è stata oggetto di correzione di errore di materiale e che abbia errato il giudice del merito a dichiarare inammissibile l’appello ritenendo che il termine per impugnare decorresse dal deposito della sentenza e non già da quello dell’ordinanza di correzione. Sostiene il F., invece, che il termine ad impugnare decorre dalla ordinanza di correzione quando l’errore corretto era tale da determinare dubbio sulla decisione o su un punto di essa, come appunto nel caso di specie. Infatti il ricorrente non avrebbe potuto impugnare tutti i capi della sentenza, compreso quelle sulle spese di c.t.u., se prima non fosse stato corretto l’errore materiale relativo alla ripartizione delle stesse.

Il motivo è inammissibile.

La motivazione della sentenza è composta da due rationes decidendi. La prima, quella con cui la Corte ha spiegato perchè l’appello era tardivo, non è sostenuta innanzitutto da una modalità di deduzione corretta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè non riproduce l’esatto tenore della parte di sentenza oggetto della correzione e nemmeno riferisce il tenore della correzione stessa. In tal modo non si possono comprendere gli elementi necessari per stabilire se l’esercizio dell’impugnazione è stato tempestivo.

Per quanto riguarda invece la seconda ratio decidendi “(…) tenuto conto, oltretutto che il capo di sentenza corretto non è stato impugnato”, nulla ci dice al riguardo. In ogni caso non si impugna la ratio decidendi che era stata enunciata nel senso di dire che non vi era stata alcuna impugnazione della statuizione oggetto della correzione cioè quella sulle spese della c.t.u..

6.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 342 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa motivazione su un punto controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Denuncia il ricorrente che il giudice d’appello avrebbe errato perchè ha ritenuto che l’appello fosse privo di motivi specifici in quanto non ha contrapposto alle motivazioni della sentenza impugnata argomenti propri.

Tale motivo è assorbito dalla inammissibilità del primo motivo.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA