Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23759 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 02/09/2021), n.23759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22559/2020 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Della

Giuliana, 32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7016/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 da FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 15 novembre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da J.A. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale capitolino. La nominata Corte ha escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale. Lamenta l’istante che “nessuna motivazione relativa alla protezione internazionale è stata fatta dai giudici di primo grado”.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non indica quali siano le norme di legge di cui assume la violazione o falsa applicazione ed è inoltre confuso nella sua articolazione, facendo riferimento, come si è appena accennato, a un vizio motivazionale relativo alla “protezione internazionale” genericamente intesa (senza far questione delle specifiche domande, relative allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria, che il richiedente asilo avrebbe proposto) e un difetto motivazionale del giudice di primo grado. Ebbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

2. – Col secondo mezzo, richiamando il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35 bis, comma 9, si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria. Vi si deduce che per potersi affermare adempiuto l’onere di cooperazione istruttoria da parte del giudice è necessario che il giudice specifichi sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto.

Il terzo motivo denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. E’ dedotto che ricorrerebbe l’ipotesi di cui alla lett. c) di tale articolo, tenuto conto delle condizioni della regione del Casamance, ove la guerra si starebbe propagando con sempre maggiore insistenza.

I due motivi sono inammissibili.

In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769; Cass. 9 ottobre 2020, n. 21932): nella fattispecie tale condizione non risulta essere rispettata, dal momento che il ricorrente si è limitato a menzionare, nel corpo del terzo motivo, una testata giornalistica che riferisce di una situazione risalente al 2015 e in cui, oltretutto, si dà atto della sola presenza, sul territorio, di “diversi piccoli gruppi armati dediti alle rapine e al narcotraffico”. Quanto al terzo motivo, esso consiste nella semplice confutazione del giudizio espresso dal Tribunale: ma è noto che la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064).

3. – Il quarto motivo censura la sentenza per l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Assume il ricorrente che non sarebbe stato preso in considerazione il dato della propria integrazione sociale.

Il motivo è inammissibile. Dato preliminarmente atto dell’irritualità della produzione documentale attuata con la memoria, la censura si mostra non aderente all’impugnata pronuncia, la quale ha escluso che il richiedente avesse intrapreso un percorso di integrazione in Italia, reputando insufficiente, a tal fine, la documentazione attestante la frequentazione di corsi di italiano e lo svolgimento di lavori saltuari.

4. – Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

5. – Non è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione Civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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