Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23758 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12447-2019 R.G. proposto da:

L.B.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco

Ganci ed Elisa Strippoli, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2,

in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.C.AR.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

di Ripetta, n. 22, presso lo studio dell’avvocato Sergio Russo, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 520/2019 del Tribunale di Palermo, depositata

il 01/02/2019;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

L.B.M., dopo aver conseguito la condanna di S.G.M. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 290.408,82 oltre accessori, per un sinistro occorso in occasione del veglione di Capodanno organizzato dal predetto S., ha sottoposto a pignoramento presso terzi le somme a quest’ultimo dovute dalla Fata assicurazioni s.p.a. – oggi Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a r.l. – in forza della polizza con la quale era stato assicurato l’evento festivo.

La compagnia assicurativa rendeva, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., dichiarazione negativa, deducendo di non avere alcun debito nei confronti dello S..

Il L.B. contestava il tenore di tale dichiarazione, ma il giudice dell’esecuzione, provvedendo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, riteneva l’insussistenza del credito.

Avverso tale ordinanza il L.B. ha proposto opposizione agli atti esecutivi.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione con sentenza avverso la quale L.B.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a r.l. ha resistito con controricorso. S.G.M. non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il L.B. e la Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a r.l. hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1917 e 1913 c.c., dell’art. 2952 c.c., comma 4, delle condizioni generali della polizza per responsabilità civile, art. 20 e degli artt. 1372,2767,2769 e 2900 c.c.. La censura si rivolge nei confronti della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non potesse costituire oggetto di pignoramento presso terzi il credito vantato dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, in quanto non definitivamente accertato in sede giudiziale. A parere del ricorrente, il fondamento di tale credito andrebbe invece ravvisato proprio nella sentenza di condanna dello S. che costituisce il titolo esecutivo in forza del quale egli procede ad espropriazione forzata.

Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti, delle due l’una: o la sentenza che ha accertato la dinamica del sinistro occorso al L.B. fa stato non soltanto nei confronti dello S., ma anche della sua compagnia assicurativa, sicchè quest’ultima non può essere considerata soggetto terzo rispetto alla procedura espropriativa, bensì direttamente obbligata; oppure quella sentenza non fa stato nei confronti della Cattolica di Assicurazioni ed allora correttamente quest’ultima ha reso dichiarazione negativa. In un caso e nell’altro, esattamente il giudice del merito ha ritenuto che non sussistesse un credito dello S. suscettibile espropriazione forzata.

Il L.B. ritiene, invece, che quella sentenza valga direttamente quale titolo esecutivo nei confronti dell’assicuratore. Una simile conclusione è, come abbiamo spiegato, erronea.

Peraltro, l’assicuratore non è stato evocato in giudizio per manleva dallo S., nè è stato convenuto in giudizio in via surrogatoria dallo stesso L.B.. In sostanza, la Cattolica di Assicurazioni non ha partecipato al giudizio di merito e, in quella sede, non ha esercitato alcun genere di difesa, nè in relazione all’an, nè in relazione al quantum liquidato a titolo di risarcimento dei danni.

Dal momento che la sentenza pronunciata sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. dello S. non fa stato nei confronti della compagnia assicurativa, l’esistenza del credito pignorato andrebbe accertata autonomamente. Ma un simile accertamento non può compiersi nell’ambito del procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato ai sensi dell’art. 549 c.p.c., a maggior ragione dopo la novella del 2013 sulla sua nuova struttura deformalizzata. E ciò non per un’astratta inidoneità di siffatto procedimento ad accertare la sussistenza di qualsiasi specie di credito suscettibile di espropriazione forzata, quanto per la ragione specifica che la condizione per la quale un credito può essere pignorato è che esso sia quantomeno certo, ossia che esso risulti incontrovertibilmente sussistente alla data della notificazione dell’atto di pignoramento, sotto pena di nullità di quest’ultimo per difetto del proprio oggetto.

La compagnia assicurativa non contesta in radice la sussistenza del rapporto, ma sostiene che essa nulla deve allo S. per due ordini di ragioni: per un verso, perchè non sarebbe stata fatta tempestiva denuncia del sinistro; per altro verso, perchè, non essendo stata evocata nel giudizio di merito, essa non ha potuto esercitare in quella sede alcuna attività difensiva. Quest’ultimo rilievo rende irrilevante la questione della tempestività della denuncia del sinistro, affermata invece dal L.B., che avrebbe prodotto in giudizio la stampa analogica di una PEC contenente siffatta denuncia.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA