Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23758 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22817-2009 proposto da:

R.E. (OMISSIS), B.E.

(OMISSIS), R.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUPO GENNARO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (già WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A.) in

persona del procuratore speciale D.ssa G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo

studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NANNI GIOVANNI giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

V.P., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 281/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/03/2009, R.G.N. 807/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI per delega;

udito l’Avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. B.E. ed E. e R.R. impugnano per cassazione, sulla base di sei motivi, la sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata il 10 marzo 2009, con la quale, riformando parzialmente quella di primo grado e in accoglimento dell’appello della Winterthur, dichiarava che il sinistro in lite era stato causato da colpe concorrenti di uguale gravità di C. V. e di R.S., riducendo pertanto alla metà il risarcimento spettante ai familiari B. ed R.E. e R.R., condannati a restituire alla compagnia assicuratrice la metà di quanto percepito a titolo di risarcimento. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Compagnia, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. I ricorrenti deducono nei, sei motivi, “omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa, rispettivamente i seguenti fatti controversi e decisivi per il giudizio:

2.1. velocità non prudenziale dell’auto x art. 141 C.d.S. e art. 342 reg. C.d.S.;

2.2. esistenza di testimonianze;

2.3. velocità della motocarrozzella;

2.4. inizio tracce in corrispondenza di linea continua di mezzeria;

2.5. violazione dell’art. 154 C.d.S. della motocarrozzella;

2.6. calpestabilità della linea continua di mezzeria e violazione dell’art. 40 C.d.S..

3.1. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata motivazione in forma semplificata. I motivi si rivelano tutti inammissibili per mancanza del “momento di sintesi”, da formulare in relazione ai vizi motivazionali dedotti con ciascuno di essi. Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta, giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza;

mentre, ove venga in rilievo, come nella specie, il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto ai sei motivi, che deducono vizi motivazionali, non è stato formulato il momento di sintesi. che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470(08). Si deve, infatti, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

3.3. Inoltre, rispetto a parte del primo, del quinto e del sesto motivo, che enunciano anche violazioni di norme di diritto, non è stato formulato il prescritto quesito di diritto.

3. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte costituita, che liquida in Euro 6.400=, di cui Euro 6.200= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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