Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23757 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5076/2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

dell’Università, 11 presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi e

rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, difeso ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso gli uffici della

medesima in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

E

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1491/2017 della Corte di appello di Torino,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella pubblica udienza del 24/05/2019;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio, che ha concluso per il rinvio in attesa della

decisione delle SS.UU. in materia di protezione umanitaria ed in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.M. ricorre in cassazione con unico articolato motivo avverso la decisione in epigrafe indicata e deducendo la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censura l’impugnata sentenza per avere la Corte di appello di Torino escluso che l’estrema sua povertà, comune alla regione di provenienza, integrasse una situazione di vulnerabilità idonea al riconoscimento di un permesso per motivi umanitari.

2. Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5, comma 6 t.u. immigrazione, per avere ritenuto la Corte torinese che l’accertata estrema povertà dell’appellante, e della regione di sua provenienza, non integrasse le ragioni legittimanti il riconoscimento di un permesso per ragioni umanitarie.

Invoca sul punto il ricorrente il diritto di ogni individuo ad un livello di vita dignitoso, inclusivo di quello all’alimentazione ed alla salute, ed il “diritto dalla libertà dalla fame” ex art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali di New York del 16 dicembre 1996, facendo valere, a sostegno, le caratteristiche socio-economiche della Nigeria, Paese con circa centottanta milioni di abitanti per oltre il 60% al di sotto della soglia di povertà e con rischio per la loro stessa sopravvivenza.

Nell’impugnata sentenza sarebbe stato violato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3-bis, che, espressamente, impone una valutazione ad personam in ordine alla sussistenza di ragioni umanitarie.

2. Il motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente reitera invero dinanzi a questa Corte di legittimità le ragioni che hanno condotto i giudici di appello a motivatamente rigettare l’impugnazione dinanzi a loro proposta, facendo valere la tutelabilità, attraverso l’azionato strumento della protezione per ragioni umanitarie, di un “diritto dalla libertà dalla fame”, integrato dalla condizione di estrema povertà propria e della regione di provenienza.

La Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza di condizioni di vulnerabilità legate a fattori soggettivi o desumibili dalle condizioni politico-sociali del paese di origine in ragione di un puntuale ed autonomo esame, escludendo che l’azionata pretesa fosse riconducibile al catalogo “aperto” della protezione umanitaria.

La decisione è pertanto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui le situazioni di difficoltà, anche estrema, di carattere economico e sociale, non sono sufficienti in se stesse, in assenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. 07/02/2019 n. 3681).

3. Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione costituitasi nella misura di Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

4. Deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Cass. 22/03/2017 n. 7368).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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