Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23757 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22602/2009 proposto da:

L.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato DI VENERE MARIA TERESA con studio in 70100 BARI,

VIA FALCONE E BORSELLINO 19 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti Dott. C.T. e Dott. S.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CA.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 933/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2008, R.G.N. 684/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MARIA TERESA DI VENERE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Bari (sentenza del 16 ottobre 2008), in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la condanna in solido di Ca.Gi. (in tal senso dovendosi rettificare – non essendoci contrasto tra le parti sul punto – il nome di c.a., che compare nella sentenza) e della Assicurazioni Generali Spa – da circa Euro 26.000,00 a circa Euro 9.000,00 – in favore di L.T., per i danni patrimoniali subiti in esito a un sinistro stradale.

2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, il L. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, non corredati da quesiti. Successivamente, nel termine lungo di impugnazione (e anche nel rispetto del termine breve decorrente dal primo ricorso) lo stesso L. ha proposto un “Atto di integrazione del ricorso per cassazione”, contenente i soli quesiti riferiti ai motivi dell’originario ricorso.

La Assicurazioni Generali Spa resiste con controricorso, esplicato da memoria, deducendo la inammissibilità.

Ca.Gi. non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

2. Il ricorso è privo dei quesiti di diritto; un atto successivo contiene solo i quesiti relativi ai motivi di ricorso; quest’ultimo, quindi, ha natura integrativa e non sostitutiva del primo, con conseguente irrilevanza della sua notifica nel rispetto del termine lungo di impugnazione, e del termine breve decorrente dal primo ricorso, dovendo il ricorso necessariamente essere proposto con unico atto.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione del principio – affermato dalla Corte, anche con specifico riferimento ad atto integrativo contenente i soli quesiti di diritto – secondo cui “Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall’art. 366 bis cod. proc. civ.. Ne consegue che non è idoneo ad integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell’originario ricorso, sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti di causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso, essendo solo possibile – ove non siano decorsi i termini – la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo, ma non anche ad integrazione, nè a correzione di un ricorso viziato che non sia ancora stato dichiarato inammissibile”. (Cass. 31 maggio 2010, n. 13257; Cass. 24 giugno 2008, n. 17246).

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna L.T. al pagamento, in favore della Assicurazioni Generali Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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