Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23757 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13991-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RASPATELLI COSTRUZIONI SRL,, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTI rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO PACIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa a un avviso di liquidazione emesso a seguito della registrazione di una sentenza civile di condanna, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, i giudici d’appello avevano emesso una sentenza con una motivazione apparente priva di una sufficiente disamina logico – giuridica che desse conto del perchè non avessero inteso dare alcun rilievo alla fondamentale circostanza che l’avviso di liquidazione, prodromico alla cartella impugnata, fosse stato ritualmente notificato e non opposto nei termini, come da annessa relazione di notificazione, ritualmente prodotta nei giudizi di merito e nuovamente allegato nel presente grado di legittimità, ai fini dell’autosufficienza, in apposito sotto fascicolo. Tale fatto storico primario, rendeva inconferente l’eccezione di giudicato formatosi in un giudizio riferito a diversa cartella rispetto a quella oggetto d’impugnazione (quand’anche originante dal medesimo avviso di liquidazione), e solo rispetto a quest’ultima era ed è onere dell’ufficio dimostrare l’avvenuta notificazione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo, in quanto vi è difetto assoluto di motivazione, in quanto i giudici d’appello non affrontano in alcun modo la circostanza decisiva per l’esito del giudizio, della documentazione da parte dell’ente impositore delle retate relative alla notifica del prodromico avviso d’accertamento, di talchè la motivazione della sentenza impugnata è ben al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. n. 8053/14); infatti, la rituale notifica del prodromico atto impositivo, rende contestabile la successiva cartella, esclusivamente per vizi propri, il D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Foggia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale ella Puglia, sezione di Foggia, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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