Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23757 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 02/09/2021), n.23757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26590/2020 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato presso l’avv. Michele

Pizzi dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 850/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Milano rigettò il ricorso proposto da I.C., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria.

La Corte territoriale ha respinto l’appello del C., osservando che: non era stata dimostrata la persecuzione per la condizione di omosessualità del ricorrente, considerato peraltro che quest’ultimo ha poi dichiarato di non essere più omosessuale e di non avere notizie di denunzie nei suoi confronti; era certa la mancanza di condanne alla pena capitale nei confronti dell’istante, né vi era prova di un pericolo di tortura o di trattamenti inumani nei suoi confronti, per cui era da escludere lo status di rifugiato; era altresì da escludere la protezione sussidiaria, per mancanza di ogni pericolo per il ricorrente, in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati nella regione di provenienza del ricorrente; non ricorrevano condizioni personali di vulnerabilità, peraltro non allegate. C. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente non credibile il racconto del ricorrente.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 27 e 35bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), , per aver la Corte d’appello escluso ogni forma di protezione senza menzionare alcuna fonte informativa aggiornata sulla situazione del paese di provenienza.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 5 e 6, per aver la Corte territoriale escluso i presupposti della protezione umanitaria, omettendo anche l’esame dei documenti prodotti in ordine alla sua integrazione in Italia.

Il primo motivo è inammissibile perché genericamente diretto al riesame dei fatti circa la valutazione di non credibilità del ricorrente, avendo la Corte territoriale argomentato in maniera esauriente le ragioni dell’inattendibilità del racconto del ricorrente in ordine all’asserita sua condizione di omosessuale e ai rischi connessi che avrebbe corso in caso di rimpatrio in Nigeria.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, va osservato che in tema di protezione internazionale, secondo un orientamento cui il collegio intende dare continuità, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., n. 22769/2020; n. 21932/2020).

Nel caso concreto, se è vero che la Corte territoriale non ha indicato le fonti esaminate poste a sostegno della sentenza impugnata, il ricorrente non ha indicato alcuna fonte informativa da cui poter desumere la sussistenza dei presupposti delle varie forme di protezione richieste dal ricorrente.

Il terzo motivo è del pari inammissibile. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e l’omesso esame della documentazione prodotta in tema di protezione umanitaria circa lo svolgimento di attività che dimostrerebbero l’integrazione sociale. Al riguardo, la doglianza è genericamente diretta al riesame dei fatti, tendente a ribaltare l’interpretazione della Corte territoriale che ha argomentato in maniera esauriente la mancata integrazione in Italia del ricorrente, non essendo a tal fine sufficienti gli attestati di frequenza di corsi elementari di lingua italiana e di formazione lavorativa.

Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA