Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23756 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11319-2019 R.G. proposto da:

F.LLI M. IMPRESA COSTRUZIONI DI M.G. E C. S.A.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avvocato Giuseppe Mancini, domiciliata ex art. 366

c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R. DI B.G. E C. S.A.S., in persona dei soci

accomandatari pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

Massimo Lodi Rizzini e Carla Arrighi, domiciliata ex art. 366

c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2019 del Tribunale di Mantova, depositata

il 09/01/2019;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

La R. s.a.s. di B.G. & C. precettava alla F.lli M. s.a.s. di M.G. & C. il pagamento dell’importo complessivo di Euro 56.504,52 a titolo di sanzione prevista, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., in un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinava l’intimata di rilasciare un immobile libero e vuoto di persone cose.

Avverso questo precetto la F.lli M. s.a.s. proponeva opposizione, dalla stessa qualificata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo ad un tempo vizi formali e sostanziali della preannunciata azione esecutiva.

Il Tribunale di Mantova, nel contraddittorio fra le parti, rigettava in toto l’opposizione.

La F.lli M. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso i capi della sentenza che essa ha ritenuto abbiano deciso questioni qualificabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. La R. s.a.s. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è improcedibile.

Nel ricorso si afferma l’avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 25 gennaio 2019. Tuttavia, il ricorrente non ha depositato la relata di notificazione.

Difetta, quindi, la condizione di procedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato – come nel nostro caso – la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; Sez. 3, Sentenza n. 13751 del 31/05/2018, Rv. 648799).

Il ricorso non supera neppure la prova di resistenza, dal momento che la sentenza è stata pubblicata il 9 gennaio 2019 e quindi il termine per impugnare stabilito dall’art. 325 c.p.c. sarebbe scaduto l’11 marzo 2019, mentre il ricorso è stato presentato all’ufficiale giudiziario per la notificazione in data 24 marzo 2019.

Nè la relata di notifica risulta comunque nella disponibilità della Corte, perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio; unica ipotesi, questa, in cui non si può fare applicazione della sanzione dell’improcedibilità (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945).

Resta quindi precluso l’esame del profilo di inammissibilità evidenziato in proposta.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA