Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23756 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29685/2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cunfida, 16

presso lo studio dell’avvocato Maria Visentin che la rappresenta e

difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI Roma, SEZIONE DI

FROSINONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7155/2017 della Corte di appello di Roma,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

pubblica udienza del 24/05/2019;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Capasso

Lucio, che ha concluso per il rinvio in attesa della decisione delle

SS.UU. sulla protezione umanitaria ed in subordine per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 14 novembre 2017, ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di Roma che aveva respinto il ricorso proposto da B.A., cittadina nigeriana, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Frosinone di diniego delle richieste di protezione internazionale e sussidiaria nonchè del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La richiedente aveva dedotto a sostegno delle invocate tutele una difficile situazione familiare ed ambientale del Paese di origine, in cui era diffusa la pratica di riti “voodoo”, che l’aveva determinare a fuggire per imbarcarsi per l’Italia passando attraverso la Libia, dove aveva messo al mondo due figli ed aveva visto morire il proprio compagno.

La Corte di merito aveva rigettato il gravame apprezzando l’inattendibilità del racconto, nelle rilevate innumerevoli sue discrasie anche quanto all’invocata protezione umanitaria, non ravvisando nella descritta situazione di salute, non dedotta nè documentata con l’appello e nella permanenza dei figli minori della donna in Nigeria, una condizione di personale vulnerabilità della richiedente.

2. Avverso tale provvedimento B.A. ricorre in cassazione con cinque motivi.

Il Ministero, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto rilevante ai fini del giudizio e la violazione di legge, anche processuale.

1.1. La Corte di appello aveva ritenuto che nulla fosse stato dedotto in ricorso quanto all’evidenza che l’appellante fosse stata vittima di sfruttamento e ricatti, in tal modo obliterando: a) i contenuti della dichiarazione resa dalla ricorrente in primo grado, in cui ella aveva rappresentato di non poter far ritorno in Nigeria perchè ivi minacciata; b) il racconto reso dinanzi alla Commissione territoriale cui la ricorrente aveva riferito di aver subito in Nigeria riti “voodoo” e di temere di subirne ancora al suo rientro, non avendo la Corte di merito correlato siffatte dichiarazioni con l’esistenza della notoria pratica, in un contesto di sfruttamento delle giovani donne, in Nigeria; c) la documentazione medica prodotta in appello, da cui risultavano lesioni ai danni della richiedente, in seguito all’aggressione subita in data 30 marzo 2017, che pure si sarebbe collocata nel riferito contesto di violenza e sopraffazione.

Siffatte evidenze, omesse nella loro valutazione, avrebbero sostenuto l’esistenza del dedotto sfruttamento o, quantomeno, l’esigenza di approfondire in via ufficiosa la questione in adesione a quella giurisprudenza che rimarca del fenomeno della “tratta di donne” la difficoltà delle vittime di sottrarsi a minaccia e la loro reticenza a raccontare la propria storia.

1.2. La sentenza sarebbe stata nulla ex art. 702-quater c.p.c. per omessa valutazione delle prove documentali prodotte con la conclusionale che sarebbero state successive, nella loro formazione, all’introduzione dell’appello.

2. Con il secondo motivo si fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo per travisamento della prova integrato dalla circostanza che la Corte territoriale aveva ritenuto la ricorrente dell’Ogun State là dove invece la stessa, nata nella prima località, aveva invece vissuto a Lagos Island.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. a), b) e c) nella interpretazione vivente offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria muovendo dalla sola inattendibilità del racconto, senza prendere in considerazione il rischio generalizzato relativo ad un certo territorio ed integrato dalla dedotta vicenda dei riti “voodoo”, segnalata dallo stesso Ministero degli Esteri sul sito web “(OMISSIS)” come pratica in aumento anche nel Lagos e portatrice di violenze legate a rituali sacrificali, ed allegata in appello alla conclusionale.

Il rischio per il credo cristiano della ricorrente era stato ritenuto non attendibile in ragione dei contenuti divisati della costituzione nigeriana del 1999 e nella insufficiente valutazione dell’opera del organizzazione terroristica jihadista “Boko Haram” non concentrata, di contro a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, e come attestato dal Ministero degli esteri, soltanto nelle zone a nord del Paese.

Siffatte evidenze, ricomposte, avrebbero sostenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria nella integrata situazione di instabilità ed insicurezza del paese di provenienza della ricorrente in relazione al rischio di sfruttamento cui le donne di religione cristiana, vittime di riti “voodoo”, sono sottoposte.

4. Nel quarto motivo si fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nell’interpretazione offertane dal diritto vivente integrato dalla giurisprudenza di legittimità; la Corte di appello non avrebbe valutato la condizione medica della ricorrente e la sua vulnerabilità.

5. Nel quinto si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del potere ufficioso del giudice del merito di acquisire informazioni e documenti rilevanti per fare chiarezza sulle riferite minacce in Nigeria, Paese in cui la richiedente asseriva di non poter tornare nonchè per irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili.

6. I motivi dal primo al terzo si prestano ad una valutazione di non fondatezza e finanche di inammissibilità, risultando non specifici ed autosufficienti là dove essi segnalano l’omessa valutazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione dell’art. 702-quater c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non valutare, ai fini dell’accertamento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c) la documentazione medica prodotta in allegato alla conclusionale.

Si tratta invero di esiti istruttori che sono debitamente ricomposti per una valutazione di merito che non si connota per le descritte violazioni e che resta come tale estranea al sindacato di legittimità.

6.1. Per le indicate evidenze, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, manca una rappresentazione della situazione sociopolitica attuale della Nigeria tale da integrare la totale assenza di controllo e di partecipazione dello Stato alla repressione delle violenze denunciate dalla ricorrente e, per l’indicato profilo, i presupposti di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

6.2. La denunciata violazione dell’art. 702-quater c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di appello omettendo di valutare la documentazione medica allegata in conclusionale – che avrebbe sostenuto l’esistenza di una aggressione fisica subita dall’istante quale esito di una violenza generalizzata del paese di provenienza e fuori dal controllo delle autorità statali che si sarebbero rivelate incapaci di tutelare le ragioni dell’istante (Cass. n. 7333 del 2015; Id., n. 25319 del 2015), con conseguente integrazione del pericolo di un danno grave alla sua incolumità tale da rientrare nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – risulta non concludente a definire la mancata omissione ex art. 360, n. 5, cit..

Difetta la deduzione dell’esistenza di una pratica di riti “voodoo” che, nella finalità di favorire la tratta delle donne, resti non contrastata nello Stato di appartenenza sì da segnalarne l’incapacità a farvi fronte.

6.3. Il ricorso non si confronta poi, invero, con la motivazione impugnata nella parte in cui la vicenda dell’indicato rito è intesa, in forza del racconto reso, come evento familiare maturato nei rapporti tra i genitori della ricorrente, restando fermo l’apprezzamento di non attendibilità del racconto, reso dai giudici di appello, ostativo ad ogni successiva apertura ad accertamenti ufficiosi (Cass. 20/12/2018 n. 33096; Cass. 27/06/2018 n. 16925).

6.4. Nel resto, non vi è alcun confronto in ricorso con la motivazione impugnata là dove essa – dopo aver richiamato, per indicazione del relativo link, una pagina web, su aggiornamento dell’UNHCR, del sito di Amnesty International relativa alla situazione in Nigeria – esclude che le condizioni di sicurezza nel sud-ovest del Paese di provenienza della ricorrente Lagos, configurino minaccia grave, non essendo esse caratterizzate da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

7. Il quarto motivo sulla protezione umanitaria, generico, non provvede a definire, oltre a richiamare il carattere di “catalogo aperto” di siffatto strumento, quale situazione specifica della ricorrente integrerebbe i presupposti di riconoscimento del beneficio.

8. Il quinto motivo nel dedurre la mancata risposta ad istanza di audizione della richiedente portata all’esame della Corte di appello neppure allega di aver articolato la richiesta nel grado e non comprova di averlo fatto e tanto a sostegno della dedotta violazione dell’art. 8, D.Lgs. cit. e quindi del mancato esercizio del potere ufficioso di raccolta delle prove.

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (ex multis: Cass. 09/08/2018 n. 20694).

9. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

10. Nulla sulla spese nella non costituzione dell’Amministrazione intimata.

11. Deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Cass. 22/03/2017 n. 7368).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA