Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23756 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6240-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA, C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell’avvocatura capitolina,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO MAGGIORE;

– ricorrente –

contro

CIEMME PUBBLICITA’ SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 53/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 53/1/2014, depositata il 14 gennaio 2014, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto da Roma Capitale nei confronti della Ciemme Pubblicità S.r.l. avverso sentenza della CTP di Roma, che aveva dichiarato estinto il giudizio, introdotto dalla società con impugnazione dell’avviso di accertamento notificatole riguardo ad imposta di pubblicità dovuta per l’anno 2004, per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendosi perfezionato il condono, la L. n. 289 del 2002, ex art. 13, per effetto del pagamento della prima rata.

Avverso la pronuncia della CTR l’Amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione denuncia “violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, assumendo l’erroneità in diritto dell’impugnata pronuncia che avrebbe riferito l’effetto del pagamento di cui è dato atto in sentenza come definizione agevolata della controversia in tema di (abolita)imposta di pubblicità laddove gli “avvisi sottesi alla cartella impugnata” sarebbero stati riferiti ad entrate di natura extratributaria.

Il motivo deve ritenersi inammissibile.

Premesso che, anche in tema di definizione agevolata dei tributi locali, il pagamento della prima rata del c.d. condono è idoneo alla definizione della lite (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5^, 5 agosto 2015, n. 16400), nella sentenza impugnata è dato espressamente atto che “non risulta (…) che il Comune, prima del giudizio, abbia contestato la definizione agevolata della lite, nè comunque che abbia indicato al contribuente i motivi per i quali l’istanza doveva essere considerata generica. Peraltro, le somme sono state incamerate, nè risulta che siano state restituite o trattenute ad altro titolo diverso dalla definizione agevolata”.

Consegue che il ricorso per cassazione si basa su di una circostanza di fatto nuova, che non risulta essere stata posta all’esame del giudice di merito.

Ciò comporta l’inammissibilità del motivo e del ricorso su di esso esclusivamente fondato, essendo nel giudizio di cassazione preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, perchè allo stesso non sollecitati (cfr., tra le altre, Cass. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. sez. 3, 12 luglio 2005, n. 14590).

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata società svolto difese.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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