Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23756 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 02/09/2021), n.23756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21729/2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato presso l’avv. Michele Pizzi che

lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappres. e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale elett.te

domic.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4607/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Milano rigettò il ricorso proposto da M.F., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento delle protezioni internazionale, sussidiaria e umanitaria.

La Corte territoriale ha respinto l’appello del M., osservando che: non era stata dimostrata la persecuzione del ricorrente per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale; non era credibile il diverso orientamento sessuale del ricorrente; secondo quanto riferito dall’istante, la ragione della sua partenza dal Senegal era da ascrivere alla contrarietà dei familiari ad una relazione omosessuale e, dunque, non dovuta a qualsivoglia persecuzione; era da escludere la protezione sussidiaria, per mancanza di ogni pericolo per il ricorrente, anche alla luce delle fonti più recenti esaminate, in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata; non ricorrevano condizioni personali di vulnerabilità, peraltro non allegate. M.F. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente non credibile il racconto del ricorrente, peraltro senza considerare che in Senegal l’omosessualità è qualificata come reato.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver la Corte territoriale, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, valutato il periodo trascorso dal ricorrente in Libia, paese dal quale era scappato per l’instabilità sociale.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35bis, 14, lett. c), per non aver la Corte d’appello assolto l’onere di cooperazione istruttoria ai fini del riconoscimento delle protezioni sussidiaria ed umanitaria, avendo essa utilizzato genericamente resoconti non meglio specificati.

Il quarto motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 5 e 6, per aver la Corte territoriale omesso di esaminare, ai fini della protezione umanitaria, i documenti prodotti relativi ad un corso di formazione del ricorrente e al suo arruolamento come marinaio.

Il primo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti circa la valutazione di non credibilità del ricorrente, avendo la Corte territoriale argomentato in maniera esauriente le ragioni dell’inattendibilità del suo racconto in ordine all’asserita condizione di omosessuale e ai rischi connessi che avrebbe corso in caso di rimpatrio in Senegal.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha allegato specifici indici di vulnerabilità che sarebbero insorti nell’ambito dell’esperienza vissuta nel paese nordafricano, limitandosi a lamentare genericamente l’avvenuto transito in Libia.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, va osservato che in tema di protezione internazionale, secondo un orientamento cui il collegio intende dare continuità, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., n. 22769/2020; n. 21932/2020).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha utilizzato resoconti aggiornati, pur senza averne indicato specificamente la fonte; il ricorrente, invece, non ha indicato fonti contrapposte da cui desumere informative di segno contrario.

Il quarto motivo è del pari inammissibile. Il ricorrente lamenta l’omesso esame di vari documenti in tema di protezione umanitaria circa lo svolgimento di attività che dimostrerebbero l’integrazione sociale; tali documenti, secondo l’allegazione del ricorrente, sono stati depositati in sede d’appello, all’udienza di trattazione.

Al riguardo, secondo un orientamento di questa Corte, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., n. 13625/19).

Nella fattispecie, il ricorrente ha prodotto in appello alcuni documenti limitandosi ad indicarli, ma senza trascriverne il contenuto, precludendo dunque alla Corte di vagliarne la decisività ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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