Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23755 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8375/2017 proposto da:

M.B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele

Filiberto, 166 presso lo studio dell’avvocato Sofia Pasquini che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso

introduttivo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, QUESTURA DI

ROMA;

– intimati –

Avverso il decreto del 24/02/2017 del Giudice di Pace di Roma,

depositato il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

pubblica udienza del 24/05/2019;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Capasso

Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo,

per l’accoglimento del terzo, assorbito il quarto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Roma, con decreto in data 24 febbraio 2017, ha respinto l’opposizione proposta da M.B.A., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Roma il 28 novembre 2016, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, ed il connesso decreto del questore che applicava la misura alternativa del ritiro del passaporto e dall’obbligo di presentazione in questura.

2. Il Giudice di Pace ha ritenuto l’insussistenza della nullità del decreto di espulsione per difetto di traduzione in lingua comprensibile dallo straniero per essere stato il provvedimento reso in inglese, lingua veicolare del Bangladesh e nel resto l’infondatezza della domanda per non avere il ricorrente allegato documentazione, quanto alla procedura di emersione del lavoro irregolare ed il carattere giustificato dell’imposizione delle misure alternative al trattenimento.

3. Avverso l’indicata decisione il cittadino straniero propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con primo motivo si fa valere il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice del merito obliterato la pendenza della domanda di “protezione sussidiaria e quindi del relativo permesso per motivi umanitari”, ostativa all’adozione del provvedimento di espulsione.

2. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il rigetto dell’impugnativa nella parte in cui il giudice di pace aveva escluso la nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione in lingua conosciuta al destinatario, nel rilievo che il provvedimento era stato reso in lingua italiana ed in inglese, lingua veicolare del destinatario, cittadino del Bangladesh.

3. Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione sulla dedotta nullità del decreto prefettizio e di quello del questore perchè non tradotti in lingua conosciuta al ricorrente, non potendosi intendere tale la lingua inglese in quanto lingua veicolare del Bangladesh. Il decreto non sarebbe stato motivato in merito alle ragioni che avevano impedito la traduzione del provvedimento di espulsione in lingua nota al ricorrente.

4. Con il quarto motivo, si fa valere l’omessa motivazione sui provvedimenti emessi dal questore in abuso di potere (ritiro del passaporto; obbligo di firma); le misure alternative sarebbero state inoltre applicate senza limiti di tempo ed in via cumulativa; in violazione del diritto di difesa, l’udienza di convalida sarebbe poi stata celebrata in lingua non comprensibile al ricorrente ed assenza di un difensore di fiducia.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza.

Non è infatti precisato in quali termini il motivo fosse stato formulato nel ricorso dinanzi al Giudice di Pace nè è indicato il contenuto della domanda di protezione, le sue ragioni e quando ed a chi essa fosse stata presentata.

Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 03/02/2015 n. 1926; Cass. 31/07/2017 n. 19018).

6. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata immediata irreperibilità di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (tra le altre: Cass. 08/03/2012 n. 3676; Cass. 28/05/2018 n. 13323).

Il Giudice di Pace in violazione dell’indicato principio ha invece ritenuto legittimo l’uso della lingua veicolare senza aver previamente verificato la presenza, nel decreto di espulsione, di una valida giustificazione circa la mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal destinatario.

7. Il terzo motivo è assorbito in quanto espressamente subordinato all’accoglimento del precedente.

8. Il quarto si presta anch’esso ad una valutazione di inammissibilità perchè relativo a provvedimento del questore non soggetto a ricorso al Giudice di Pace, ai sensi del T.U. imm., art. 13, comma 8, nella specie esperito, bensì al diverso procedimento di convalida, di cui all’art. 14, comma 1-bis, secondo cpv, T.U. imm., esso sì impugnabile in cassazione.

9. Conclusivamente, in applicazione del principio indicato sub par. 6 nello scrutinio del secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Giudice di Pace di Roma anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo ed inammissibili i restanti. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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