Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23755 del 22/11/2016

Cassazione civile sez. II, 22/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28716-2012 proposto da:

S.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELLA SCIONTI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO

GUERRERA;

– controricorrenti –

D.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ric. incidentali –

nonchè contro

(OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1305/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato D’URSO Alfio, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 4.5.1990 A.A. conveniva davanti al Tribunale di Catania il condominio (OMISSIS) ed il (OMISSIS) srl esponendo di essere proprietario di due distinti locali in via (OMISSIS) sottostanti al piazzale interno del complesso condominiale la (OMISSIS): clic da siffatto cortile e dall’impianto fognario comune si erano verificate infiltrazioni di acqua tanto copiose che avevano reso inutilizzabili gli immobili, con cedimento di parte del solaio; che il piazzale, le aree libere e le stradelle interne al complesso erano di proprietà di (OMISSIS) srl, costruttrice, se pur il condominio si era assunto l’onere di manutenzione ordinario e straordinario; che aveva chiesto atp; ciò premesso, chiedeva la condanna del condominio ed in subordine del fallimento alla rimozione delle cause del pregiudizio ed ai danni.

Si costituiva il condominio contestando le richieste mentre rimaneva contumace il fallimento.

Espletata ctu. si costituivano D.V., D.A., R.L., R.E. ed d’.Al., eredi di R.R. ed in sede di precisazione delle conclusioni il condominio chiedeva dichiararsi l’esclusiva responsabilità di (OMISSIS) srl con diritto di rivalsa verso la curatela.

Con sentenza n. 741/99 il Tribunale condannava il condominio a rimuovere le cause dei pregiudizi al risarcimento dei danni materiali in Lire 8.000.000 oltre accessori ed in Lire 290.608.500 per il mancato utilizzo degli immobili oltre accessori.

Proponeva appello il condominio, si costituivano gli eredi R. proponendo appello incidentale in ordine ai danni e la Corte di appello di Catania con sentenza 22.5.2004 rigettava entrambi gli appelli.

Con sentenza n. 18487/2010 la Corte di Cassazione accoglieva i motivi di gravame del condominio in punto di disconoscimento della fattispecie del condominio parziale e di conseguente imputabilità dell’acclarato pregiudizio, dichiarava assorbite le doglianze relative alla quantificazione del danno e quella incidentale sulla misura degli interessi. Riassunto il giudizio dal condominio, che chiedeva la restituzione della somma di Euro 213.009.49, si costituivano V., A. e D’.Al. e la Corte di appello di Catania, con sentenza 24.10.2011, condannava il condominio parziale palazzina D al pagamento di Lire 290.608.500 pari ad Euro 150.086.76 ed il condominio parziale di cui alle palazzine C e dal pagamento della somma di Lire 8.000.000 pari ad Euro 4131,65, rigettando nel resto l’atto di appello e l’incidentale e regolando le spese.

La sentenza, richiamati i principi espressi dalla S.C. circa la mancata distinzione tra legittimazione passiva del condominio ed imputabilità che, ricorrendo l’ipotesi di condominio parziale, avrebbe dovuto essere circoscritta a norma dell’art. 1123 c.c., ai soli condomini della palazzina, di cui costituiscono pertinenza i beni comuni fonte del pregiudizio: precisato che il complesso condominiale è costituito da otto distinte palazzine e che il locale del cui pregiudizio si controverte è allocato al piano seminterrato della palazzina D; richiamati l’atp e la ctu: considerato di dover restringere gli effetti della statuizione di condanna relativamente al piazzale costituente solaio di copertura al condominio parziale cui è pertinenza il piazzale, costituito dalle palazzine C e D, è pervenuta alla decisione di cui sopra.

Ricorrono B.S. e c.ti con due motivi, resistono con distinti controricorsi il condominio e Al., V. e D.A. ed R.E., questi ultimi proponendo ricorso incidentale.

Hanno presentato memorie i ricorrenti ed i D. – R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso principale si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione circa la responsabilità della sola palazzina D relativamente ai danni scaturiti dall’impianto fognario per una erronea interpretazione delle risultanze processuali e segnatamente di pagina tre della ctu.

Col secondo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione per aver la Corte errato nel collocare temporalmente il periodo di efficienza delle infiltrazioni a partire dal novembre 1989 data dell’accesso del tecnico a seguito di atp.

Col ricorso incidentale si denunziano insufficiente e omessa motivazione e violazione di norme di diritto, art. 2043 c.c., circa il rigetto dell’appello incidentale perchè gli interessi devono essere calcolati al 24% annuo con capitalizzazione semestrale di cui al mutuo contratto da R.R. col Banco di Sicilia.

Ciò premesso, si osserva:

il giudizio di legittimità non può consistere nella riproposizione di quanto precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le violazioni di legge od i vizi logici della motivazione e, segnatamente, nella specie andava contestata la eventuale non corretta applicazione dei principi espressi da questa Suprema Corte con la cassazione della precedente decisione.

Per quanto attiene al ricorso principale ed alla asserita errata interpretazione delle risultanze processuali va precisato che i ricorrenti avrebbero dovuto prospettare ogni questione al riguardo, anzi tutto, in relazione all’attività ermeneutica posta in essere dal giudice a qua, relativamente a ciascuno degli atti presi in considerazione nella motivazione della sentenza.

L’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica e per vizi di motivazione nell’applicazione di essi.

Tra l’altro, col primo motivo si riporta parzialmente pagina tre della ctu lamentando che doveva farsi luogo ad una interpretazione integrale non riportata mentre la sentenza ha evidenziato, alle pagine nove e dieci, che il complesso condominiale (OMISSIS) è costituito da otto distinte palazzine, il locale del cui pregiudizio si controverte risulta allocato al piano seminterrato della palazzina D ed ha richiamato l’atp e la ctu concludendo per la sicura riconducibilità dell’evento alle acque luride provenienti dalla fossa settica e dalla rete di condotte fognarie adiacenti al locale di pertinenza della palazzina D, come confermato dalla circostanza che il fenomeno è cessato dopo l’esecuzione dei lavori sull’impianto fognario.

Quanto, poi, al vizio di motivazione, comune ad entrambi i motivi, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, debba essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omessa l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi,fa l’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a (pro e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

Del pari il ricorso incidentale manifesta mero dissenso rispetto alla motivazione della sentenza che a pagina quattordici ha sufficientemente spiegato perchè non andava riconosciuto il tasso del 24% essendo rimasta insuperata, sul punto, la considerazione svolta dal primo Giudice circa l’insufficiente dimostrazione del legame causale tra il detto mutuo e le scoperture di conto corrente, ed i mancati introiti dell’affitto, ed anzi riscontrandosi nel giudizio elementi significativi contrastanti con il detto assunto, quali, nello specifico, l’assunzione temporale del mutuo da parte di R.R., dante causa degli appellanti incidentali, epperò anche da R.A. e R.F., soggetti del tutto estranei alla vicenda, in epoca affatto antecedente ai fatti di causa…e la circostanza che la garanzia ipotecaria risulta iscritta su un cespite diverso da quello oggetto del pregiudizio”.

Donde il rigetto dei ricorsi e la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA