Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23755 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2926-2015 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE

46/D, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SANTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIULIO MOSETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/9/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come Da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 97/9/2013, depositata il 2 dicembre 2013, la CTR del Friuli Venezia Giulia rigettò l’appello proposto dal sig. B.V. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Gorizia – avverso la sentenza della CTP di Gorizia, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione notificatogli dall’Ufficio per il recupero delle maggiori imposte ipotecaria e catastale dovute per effetto della revoca della relativa agevolazione sull’acquisto d’immobile per successione ereditaria, in ragione dell’accertata natura di lusso di detto immobile.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con l’unico motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), evidenziando come, nella fattispecie in esame, l’avviso di liquidazione impugnato non avesse esplicitato in base a quali fonti di prova fosse risultato il superamento, peraltro di soli 7 mq, del limite di superficie utile (mq 240) di cui al D.M. 2 agosto 1969 per usufruire dell’agevolazione ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 3.

Il motivo e, conseguentemente il ricorso su di esso unicamente basato, sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

In relazione al dedotto vizio di violazione di norma di diritto, parte ricorrente, infatti, nel lamentare la carenza motivazionale dell’avviso di liquidazione impugnato, non ne ha trascritto il contenuto, onde porre la Corte in condizione di provvedere al sindacato richiesto sull’omesso rilievo, da parte della decisione impugnata, del dedotto vizio di legittimità dell’atto volto al recupero delle imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, per effetto della revoca dell’agevolazione, in ragione dell’accertata natura di lusso dell’immobile (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676; Cass. sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536).

Inoltre, nel limitare la censura a detto profilo – assumendo che la CTR non avrebbe potuto ovviare alla carenza di motivazione dell’atto impugnato con un supplemento d’istruzione che, a mezzo dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, aveva confermato il superamento del limite della superficie utile affinchè l’abitazione fosse considerata non di lusso per beneficiare dell’agevolazione – il ricorrente ha comunque omesso di sollevare specifica censura sull’accertamento di fatto compiuto dal giudice tributario d’appello a mezzo dell’espletata CTU, restando esso incontestato, con acquisizione della relativa definitività.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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