Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23755 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. II, 01/10/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 01/10/2018), n.23755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12135-2014 proposto da:

M.E., O.R., O.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

DI GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLO RENATO

OBINU;

– ricorrenti –

contro

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

107, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALAJMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIAMPIERO MASSACCI;

– controricorrente –

e contro

O.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G., quale condomina di uno stabile ad uso civile abitazione sito in (OMISSIS), ebbe ad evocare in causa e i germani O. – quali nudi proprietari per la quota di un mezzo – ed M.E. – comproprietaria per la quota di un mezzo ed usufruttuaria sulla restante quota dei figli – deducendo che i convenuti quali titolari esclusivi dell’appartamento sottostante al suo non avevano inteso concorrere alle spese, da lei sola sostenute, per i lavori urgenti di rifacimento del tetto comune oramai dissestato.

Pertanto la L. chiese la condanna dei convenuti al solidale pagamento della somma capitale di Euro 8.127,00 ed all’esito della lite, opponendosi i convenuti, il Tribunale di Cagliari accolse la domanda.

Proposero appello avanti la Corte di Cagliari i consorti O.- M. e resistendo la L., la Corte sarda ebbe a rigettare il gravame, osservando: come fosse rimasto confermato dalle prove assunte che il lavori di rifacimento dell’intero tetto erano necessari ed urgenti;

come le sollecitazioni dalla L. rivolte alla M. a partecipare alla spese, prima dell’avio delle opere, furono connotate da serietà e rimaste prive di riscontro;

come potesse ritenersi provato, in forza dei legami familiari tra le parti che anche i figli nudi proprietari fossero stati informati delle richieste e sollecitazioni rimesse dalla L. alla loro madre.

Hanno proposto ricorso per cassazione la M. ed i germani R. e O.M. articolando quattro motivi d’impugnazione.

La L. ha resistito depositando controricorso e memoria difensiva in prossimità di questa udienza, mentre non s’è costituito O.E., benchè ritualmente evocato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso articolato dai consorti M.- O. non ha fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti deducono violazione delle norme a disciplina delle spese urgenti nell’ambito del condominio – artt. 1126,1134 e 1139 c.c. – e dell’onere della prova – art. 2697 c.c. -.

Con il secondo mezzo di doglianza i ricorrenti lamentano insufficiente ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con la terza doglianza i consorti M.- O. deducono violazione delle norme in tema di valutazione delle prove – artt. 115,116,131 e 191 c.p.c. – e circa l’onere della prova – art. 2697 c.c. -.

I primi tre motivi di censura possono esser trattati congiuntamente posto che si risolvono nell’articolata critica circa l’apprezzamento, da parte della Corte sarda, degli elementi probatori acquisiti in causa.

Difatti i ricorrenti lamentano l’erroneo apprezzamento dei dati probatori circa la sussistenza del requisito dell’urgenza dei lavori eseguiti dalla condomina L., in cui sono incorsi i Giudici del merito con conseguente motivazione viziata per illogicità ovvero contraddittorietà.

In particolare i ricorrenti denunziano come la Corte sarda non ebbe a tener conto e dello stato di accesa conflittualità esistente da tempo tra le parti e delle ragioni lumeggianti inaffidabilità dei testi escussi e l’ambigua formulazione della nota informativa, rimessa dalla L., a segnalazione dell’urgenza dei lavori di ripristino del tetto comune.

In effetti però la Corte territoriale ha adeguatamente valutati tutti i dati probatori acquisiti in corso di causa, specie quelli desumibili dalle testimonianze raccolte, ed ha adeguatamente motivato circa l’accertamento relativo alla natura urgente dei lavori di rifacimento del tetto, resi necessari dalle continue infiltrazioni verificatesi nell’alloggio della L., sito al primo piano, e circa la necessità di rifacimento dell’intero manto di copertura, stante il generale ammaloramento delle tegole sarde in opera.

La Corte sarda, poi, ha puntualmente messo in rilievo l’esistenza di plurime missive della L. alla M. circa la necessità delle opere di ripristino, tra le quali v’era pure nota, con allegati preventivi ed invito alla M. d’acquisire, a sua volta, preventivo da impresa di fiducia, rimasta senza risposta.

Dunque effettivamente irrilevanti risultano i pregressi dissidi tra le parti, non esplicando alcun incidenza sulla motivazione esposta dalla Corte sarda, mentre il sospetto di inaffidabilità dei testi rimane allo stato assertivo non risultando suffragato da alcun elemento concreto indicato dalla parte impugnante.

Deve inoltre osservare questa Corte Suprema come la mancanza di motivazione rientra tra gli errores in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, situazione di certo non verificatasi nella specie, stante la puntuale motivazione illustrata dalla Corte territoriale, mentre la disposizione in art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale formulazione, non consenta più la deduzione del vizio di motivazione, siccome fatto in ricorso.

In definitiva con i primi tre motivi di ricorso i consorti O.- M. si limitano a delineare una ricostruzione alternativa della questione rispetto a quella motivatamente operata dalla Corte sarda, sicchè non concorrono i vizi di legittimità richiamati a fondamento delle doglianze.

Con il quarto mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunciano violazione delle norme in tema di usufrutto – artt. 1004 e 1005 c.c. – e dell’onere della prova, poichè la Corte di prossimità avrebbe violato la disciplina di riparto delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario, nonchè arbitrariamente ritenuto che la madre – unica destinataria delle missive della L. – avesse informato delle stesse i figli, cointeressati alla questione.

Anche tale doglianza s’appalesa infondata sotto entrambi i profili dedotti.

Difatti risulta ben messo in evidenza nella sentenza impugnata che la M. era contitolare del diritto di proprietà ed usufruttuaria solamente per la quota complessiva di un mezzo, pertinente ai figli, sicchè l’argomentazione critica svolta circa la suddivisione delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario risulta irrilevante a fronte della solidarietà tra comproprietari per le spese di rifacimento del tetto, pacificamente a loro carico, ex art. 1005 c.c.

Quanto poi alla ritenuta conoscenza delle missive, rimesse dalla L. alla sola M., da parte dei figli comproprietari, parte impugnante si limita a contrapporre la propria valutazione dell’elemento indiziario rappresentato dallo stretto legame parentale tra i comproprietari, rispetto all’opzione valutativa adottata dalla Corte di merito.

Il rigetto del ricorso comporta, ex art. 385 c.p.c., la condanna, in solido tra loro della M. in unione a M. e O.R., alla rifusione verso la L. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 di cui Euro 200, 00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore della L., liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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