Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23754 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3562-2019 R.G. proposto da:

D.G.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito 7,

presso lo studio dell’avvocato Marco Gianfranceschi, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini

145, presso lo studio dell’avvocato Paolo Garau, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3018/2018 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 19/06/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

D.G.L., rimasta coinvolta in un sinistro stradale, riceveva stragiudizialmente dalla Milano Assicurazioni s.p.a. (Oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), assicuratrice del veicolo investitore, la somma di Euro 13.500,00 a titolo di risarcimento del danno.

La D.G., ritenendo l’esiguità della somma, agiva in giudizio per chiedere il ristoro integrale dei danni patiti. Il giudizio si concludeva con un’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. con la quale il Tribunale di Massa liquidava Euro 3.681,21 per danno non patrimoniale, Euro 1.350,00 per spese mediche ed Euro 18.290,00 per ulteriore danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, nonchè Euro 2.100,00 per spese legali, Euro 348,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a..

In forza di tale titolo esecutivo, la D.G. intimava precetto di pagamento dell’importo corrispondente alla sommatoria di tutte le citate voci.

La Milano Assicurazioni s.p.a. pagava l’ulteriore somma di Euro 13.310,75, di cui Euro 2.990,64 per spese legali. Proponeva, altresì, opposizione al precetto innanzi al Tribunale di Milano, deducendo che dall’importo complessivo liquidato dal Tribunale di Massa dovesse detrarsi l’importo di Euro 13.500,00 corrisposto in via stragiudiziale alla D.G. ancor prima dell’instaurazione della causa risarcitoria e che, pertanto, il secondo pagamento fosse interamente esaustivo delle pretese della D.G., la quale anzi aveva ricevuto Euro 498,90 in più.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione a precetto. La D.G. impugnava la decisione, ma la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, con condanna alle spese del grado.

Avverso tale sentenza la D.G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a., succeduta per incorporazione alla Milano Assicurazioni s.p.a., ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Vi sono memorie delle parti.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto, in violazione del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

La sentenza impugnata, infatti, è stata pubblicata in data 19 giugno 2018. Il ricorso in esame, invece, è stato notificato il 15 gennaio 2019.

Nelle cause di opposizione a precetto non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Infatti, l’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 3 e dell’ordinamento giudiziario, art. 92 (ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01).

Il ricorso risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Ma vi è pure un altro evidente motivo concorrente di inammissibilità del ricorso. Entrambi i motivi proposti, infatti, prospettano un vizio – cioè “apprezzamento di un fatto, ossia dell’Ordinanza del Tribunale di Massa, affetto da vizi logici e giuridici” – che non è compreso fra i motivi di ricorso per cassazione previsti dall’art. 360 c.p.c.. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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